Coltivazione di cannabis light e gravi indizi: no al riesame in Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 32152 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, alla Corte di cassazione non spetta alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame dell’atto impugnato e verifica l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti. La nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella del giudizio finale, essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità di responsabilità. La commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge, può integrare il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 anche quando il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016, salva la verifica della concreta offensività.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Locri, in data 3 marzo 2025, ha applicato la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. In sede di riesame la difesa aveva prodotto visura camerale, comunicazione S.U.A.P. e una fattura di acquisto di sementi, sostenendo che si trattava di droga leggera di produzione lecita, della cui percentuale di THC non era stata accertata la misura.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’omessa valutazione della documentazione prodotta e la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 4 legge n. 242/2016; l’assenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 2000, ricorda che alla Cassazione spetta verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica.
La Corte ribadisce che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non coincide con quella che fonda il giudizio di colpevolezza finale: è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. Gli indizi non vanno valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. solo nei commi 3 e 4.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 2 legge n. 242/2016 è stato modificato dal decreto-legge n. 48 del 2025, convertito dalla legge n. 80 del 2025, senza introdurre norme più favorevoli, sicché rilevano le norme vigenti all’epoca dei fatti. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019, secondo cui le coltivazioni incentivate dalla legge n. 242/2016 rientrano tra le colture consentite ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 309/1990 solo se funzionali alla produzione di fibre o ad altri usi industriali consentiti.
Da tale principio deriva che le soglie di THC dell’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016 tutelano l’agricoltore della filiera agroalimentare e non possono essere valorizzate per affermare la liceità della commercializzazione dei derivati contenenti percentuali inferiori allo 0,6%. La commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati può dunque integrare il reato, salva la verifica della concreta offensività.
Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi: il dato ponderale del fogliame, lo stato di essiccazione, la positività alla marijuana e la suddivisione in confezioni termosaldite depongono per una destinazione a scopi ricreativi non consentiti. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ribadisce che il controllo di legittimità resta “all’interno” del provvedimento impugnato e non può riguardare la ricostruzione dei fatti. L’ordinanza ha fondato il giudizio di idoneità della misura sulle particolari modalità del fatto e sulla personalità dell’indagato, evidenziando il concreto pericolo di reiterazione. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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