Tossicodipendenza non basta per la continuazione tra reati di spaccio (Cass. pen. Sez. I n. 32518 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede che il giudice accerti, attraverso un esame concreto dei tempi e delle modalità di realizzazione delle violazioni, l’esistenza di una rappresentazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, sin dal momento ideativo delle condotte. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., né il finalismo generico di chi persegue profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine. Lo stato di tossicodipendenza del condannato può assumere rilievo nella valutazione complessiva, ma la sua inclusione nell’art. 671 cod. proc. pen. opera sul piano probatorio e non muta i presupposti sostanziali dell’istituto. Ne deriva che, quando gli altri indici rivelatori esprimono valenza manifestamente contraria, la sola tossicodipendenza non consente l’applicazione della norma di favore.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza con cui la condannata chiedeva di applicare la disciplina della continuazione tra tre episodi in materia di stupefacenti, contestati rispettivamente nel 2020, nel 2023 e nel 2024. Il giudice ha rilevato la notevole distanza temporale tra i fatti, l’eterogeneità di alcuni di essi, commessi unitamente a reati in materia di armi ed esplosivi, e il carattere progressivo della condotta, espressione di una escalation nell’attività di spaccio. Ha inoltre considerato che l’insorgenza della tossicodipendenza era stata accertata solo nel 2024.
Avverso il provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 125 e 671 cod. proc. pen., anche per la mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza, risalente al 2014.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il tema dei presupposti applicativi della continuazione, chiarendo che il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato solo dall’esistenza di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle condotte, almeno nelle loro linee essenziali. Ciò consente di escludere una successione di autonome risoluzioni criminose.
Il Collegio ribadisce che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano l’elemento intellettivo che caratterizza l’istituto, richiamando sul punto un consolidato orientamento di legittimità, tra cui Sez. U n. 28659 del 18.05.2017. Vengono indicati quali possibili indici rivelatori della preordinazione unitaria la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato e l’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo, precisando che è possibile valorizzarne anche solo alcuni, purché significativi.
La Corte puntualizza, inoltre, che la nozione di continuazione non richiede una progettazione dettagliata di ogni singolo reato, ma una programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, purché i reati siano previsti almeno in linea generale. L’elemento teleologico non può però coincidere con un finalismo generico, quale l’obiettivo di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione al crimine, poiché ciò contraddirebbe la natura dell’istituto quale norma di favore.
Quanto allo stato di tossicodipendenza, il giudice è tenuto a motivare sul punto solo se la difesa ha adempiuto all’onere di allegazione, ma tale condizione non determina l’automatico riconoscimento della continuazione. La sua inclusione nell’art. 671 cod. proc. pen. opera esclusivamente sul terreno probatorio, quale fattore di possibile riconoscimento dell’ideazione comune, restando immutato il presupposto sostanziale. Pertanto, se gli altri indicatori esprimono valenza contraria, il dato non basta.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione si è conformato a tali principi. La motivazione ha dato conto dell’assenza dei presupposti dell’art. 81 cod. pen. valorizzando le modalità dei fatti e la distanza temporale di anni tra le condotte, così evidenziandone la natura estemporanea e l’inserimento in una scelta di vita. La difesa non ha allegato, neppure nel ricorso, alcun elemento ulteriore rispetto al solo stato di tossicodipendenza. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.