Pedaggio non pagato al casello: è truffa e non insolvenza fraudolenta (Cass. pen. Sez. II n. 33721 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di truffa, e non quello di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi, sprovvisto della tessera per il pagamento automatizzato, si accoda a un veicolo che impegna regolarmente la corsia riservata e, senza rispettare la distanza di percorrenza, lo segue guadagnando l’uscita senza pagare il pedaggio. Il raggiro consiste nell’abilità di far apparire il transito come regolare, così inducendo in errore il gestore autostradale e conseguendo l’ingiusto profitto con danno altrui. La qualificazione del fatto secondo l’art. 640 cod. pen. è corretta, poiché l’artifizio non è neutro né meramente successivo alla prestazione, ma è idoneo a eludere il controllo del pagamento. Il motivo che censura nel merito l’accertamento della responsabilità e del dolo è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Con sentenza del 18 novembre 2024 la Corte d’Appello di Ancona confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pesaro il 14 settembre 2023 per il reato di truffa. Il fatto riguardava il mancato pagamento del pedaggio autostradale: l’imputato, privo della tessera per il pagamento automatizzato, si accodava ai veicoli dotati di tale sistema e guadagnava l’uscita senza corrispondere il dovuto.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: omessa motivazione e violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.; inutilizzabilità della querela ai fini probatori; erronea qualificazione del fatto e assenza di dolo, con richiesta di riqualificazione nella fattispecie di insolvenza fraudolenta e di estinzione del reato per intervenuto pagamento. La parte civile depositava note conclusionali in vista dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato in modo specifico alcuna delle doglianze di appello alle quali il giudice territoriale avrebbe omesso di rispondere. La censura resta, dunque, priva del necessario raccordo con il testo della sentenza impugnata.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. Il verbale riassuntivo dell’udienza del 14 settembre 2019 attesta che l’atto di querela veniva acquisito sull’accordo delle parti. La Corte d’Appello ha correttamente osservato che, ai sensi degli artt. 431 e 511 cod. proc. pen., l’atto indispensabile per valutare la procedibilità confluisce automaticamente nel fascicolo dibattimentale, senza necessità di consenso; il consenso non può, quindi, riferirsi al contenuto della querela. Il motivo è inoltre aspecifico, perché il ricorrente non ha dedotto la decisività dell’elemento probatorio di cui assume l’inutilizzabilità, in forza della cosiddetta prova di resistenza, come chiarito da Sez. 3 n. 39603 del 2024. Gli altri elementi istruttori risultano, del resto, connotati da gravità, precisione e concordanza.
Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte di merito ha valorizzato il ripetuto modus operandi dell’imputato, idoneo a integrare il raggiro della truffa. La tesi difensiva secondo cui la prestazione del gestore sarebbe già avvenuta al momento della condotta non persuade: l’artifizio è diretto proprio a eludere il controllo del pagamento. La Corte richiama Sez. 2 n. 26289 del 2007, che ha qualificato come truffa la condotta di chi transita al varco riservato ai possessori di tessera pur essendone sprovvisto, e Sez. 7 ord. n. 33299 del 2018, che ha confermato la qualificazione della truffa escludendo l’insolvenza fraudolenta. La deduzione sull’impossibilità economica di pagare, e dunque sull’assenza di dolo, si risolve in una censura di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, che non ha fornito un contributo utile alla decisione, secondo il principio di Sez. 4 n. 10022 del 2025.
Nota della Redazione
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