Pericolo di fuga per lo straniero irregolare privo di radicamento (Cass. pen. Sez. 4 n. 15059 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici e indeterminati che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità non può risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il pericolo di fuga dello straniero irregolare può essere desunto dall’assenza di radicamento e di leciti legami con il territorio nazionale, nonché dalla mancanza di fissa dimora, senza che la sola condizione di irregolarità configuri un elemento presuntivo illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, commessi in concorso con altri indagati nel centro storico di Genova. Le indagini, basate su attività di osservazione e su filmati del sistema di videosorveglianza comunale, avevano accertato una diffusa e continuativa attività di spaccio. L’indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva ammesso gli addebiti.
Il Tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza genetica, escludendo la lieve entità del fatto e rigettando le eccezioni difensive relative alla motivazione sulle esigenze cautelari e al mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo. Avverso tale decisione l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità dell’ordinanza cautelare per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e per omesso interrogatorio preventivo, nonché l’insussistenza del pericolo di fuga, contestando che esso potesse desumersi dalla condizione di straniero irregolare.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso erano affetti da aspecificità estrinseca, non confrontandosi con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, che avevano puntualmente confutato le identiche doglianze difensive già proposte in sede di riesame.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato che la prescrizione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, di cui all’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando l’ordinanza cautelare richiami altri atti del procedimento, purché il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi decisivi. In presenza di posizioni analoghe o di fatti commessi con modalità seriali, è consentita una valutazione cumulativa, a condizione che dal contesto risulti evidente la ragione giustificativa della misura. Nel caso di specie, il giudice aveva valorizzato la sovrapponibilità della posizione del ricorrente a quella degli altri indagati e l’abitualità delle condotte.
La Corte ha inoltre escluso che lo iato temporale tra l’ultimo episodio contestato e l’adozione della misura incidesse sulla attualità del pericolo di reiterazione, considerato il pieno inserimento dell’indagato nei circuiti dello spaccio. Sulla base del principio per cui il silenzio su una specifica deduzione è irrilevante quando questa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa l’adeguatezza della misura.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la sussistenza delle esigenze cautelari è sindacabile in cassazione solo se la motivazione risulti manifestamente illogica. Il ricorrente, invece, aveva prospettato una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il Tribunale aveva correttamente desunto il pericolo di fuga dall’assenza di radicamento e di leciti legami con il territorio, dalla mancanza di fissa dimora e dall’inserimento in ambienti delinquenziali, elementi che rendevano il soggetto potenzialmente irreperibile anche sul territorio nazionale.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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