Inammissibile il ricorso che chiede alla Cassazione un diverso apprezzamento delle prove (Cass. pen. Sez. IV n. 34698 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il sindacato sulla motivazione è circoscritto ai casi di motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria, intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei quali il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o abbia ignorato una prova esistente, purché determinante per una decisione diversa. È precluso alla Corte di legittimità rinnovare l’attività di cognizione propria del giudice di merito e conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio. Sono pertanto inammissibili le censure che, introducendo direttamente nel ricorso materiale probatorio, sollecitino un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito. In tema di responsabilità per colpa, l’utilizzatore uti dominus di un bene è titolare, quale custode, di una posizione di garanzia ex art. 40, comma secondo, cod. pen., anche se non proprietario.

Il Fatto

La vicenda riguarda un incendio boschivo sviluppatosi in un fondo condotto in affitto dal ricorrente, dove erano in corso lavori di falciatura dell’erba e taglio di rami di ulivo. Secondo l’accusa, la combustione di residui vegetali di potatura in un braciere, per imprudenza e imperizia, aveva provocato l’incendio con danni all’ambiente e ai terreni limitrofi.

La Corte d’appello di Genova, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato p. e p. dall’art. 423-bis cod. pen. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla presenza dell’imputato sul luogo dei fatti, asseritamente desunta dalla sola telefonata ai Vigili del fuoco.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte ricostruisce con precisione i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione: il giudice di legittimità verifica se il ricorrente abbia dimostrato l’incompiutezza strutturale della motivazione, non se la ricostruzione probatoria sia condivisibile.

Il vizio è configurabile solo quando emerga una motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria, o quando il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante, o ignorato una prova esistente, sempre che tali prove siano in sé determinanti per una decisione diversa. La Corte ribadisce che non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio.

Su questa base, la Corte esclude che possano essere valutate in sede di legittimità le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, al fine di ottenere un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito: richiama, in tal senso, Sez. 7, n. 12406 del 19.02.2015, Rv. 262948. La censura difensiva, dunque, è versata in fatto.

Nel merito della doglianza, la Corte rileva che il giudizio di responsabilità poggia su un ragionamento basato su scansioni logiche e giuridiche corrette. Il ricorrente è pacificamente l’affittuario del fondo nel quale l’incendio ha avuto origine ed è titolare di una posizione di garanzia nella gestione dei rischi generati dall’attività ivi espletata, quale utilizzatore uti dominus, secondo Sez. 4, n. 51452 del 12.09.2023, Rv. 285573-01. Gli indizi valorizzati dai giudici di merito — la chiamata ai Vigili del fuoco nella immediatezza, la localizzazione del braciere proprio nel terreno condotto in affitto, la coincidenza tra il materiale arso e quello derivante dai lavori in corso — sostengono la partecipazione all’attività di bruciatura.

La tesi alternativa della responsabilità di terzi è stata ritenuta implausibile per assoluta carenza di indizi, mentre l’eventuale impiego di collaboratori integrerebbe una responsabilità concorsuale, non esclusiva, senza esonerare il ricorrente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa insiti nella proposizione dell’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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