Sequestro preventivo: in cassazione solo violazione di legge, non vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 36889 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione può essere dedotta solo la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. La violazione di legge ricorre quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, difettando i requisiti minimi di comprensibilità della vicenda e dell’iter logico del giudice: manca, allora, un elemento essenziale dell’atto. Il vizio di illogicità manifesta è denunciabile solo con il motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. In materia di sequestro preventivo lo standard probatorio è meno rigoroso di quello delle misure cautelari personali: è sufficiente il fumus commissi delicti, ossia sufficienti indizi del reato e non gravi indizi di colpevolezza, con valutazione sommaria delle risultanze e del periculum in mora.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in sede di riesame, confermava parzialmente il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale e avente ad oggetto le infiorescenze derivanti dalla coltivazione di canapa. La ricorrente, titolare di ditta individuale, era indagata per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per avere messo in commercio cannabis in violazione dell’art. 2, comma 2, legge n. 142/2016.
Avverso l’ordinanza del Tribunale la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, censurando sotto il duplice profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora il vizio di motivazione per manifesta illogicità: i giudici della cautela si erano fondati solo sugli esiti della consulenza del pubblico ministero, senza confrontarsi con la consulenza di parte e con la relazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che avevano escluso effetti psicoattivi nella sostanza sequestrata, con valore di THC inferiore all’1%. La ricorrente lamentava inoltre il riconoscimento del pericolo di reiterazione nonostante la propria buona fede di imprenditrice agricola incensurata.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché articolato su motivi non consentiti. Il punto di partenza è l’art. 325 cod. proc. pen.: avverso il provvedimento cautelare reale la cassazione conosce della sola violazione di legge, non del vizio di motivazione. La violazione di legge sussiste, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, quando la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente, mancando i requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda e l’iter logico del giudice. Il vizio di illogicità manifesta resta estraneo al giudizio di legittimità e può essere dedotto solo con il motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen.
La Corte ricostruisce poi la differenza tra misure cautelari personali e sequestro preventivo. Le prime presuppongono la gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., da intendere come elevata probabilità di colpevolezza; il sequestro richiede invece un fumus commissi delicti, cioè sufficienti indizi del reato e non gravi indizi di colpevolezza. Al giudice cautelare non è demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità: egli valuta le concrete risultanze e indica, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, salvo il regime della progressione processuale. A ciò si aggiungono le valutazioni sul periculum in mora, riferite al concreto pericolo di prosecuzione dell’attività delittuosa o di confisca.
Nel caso concreto il ricorrente denuncia, sotto il profilo del fumus, la “irragionevolezza della motivazione”: si tratta di vizio non deducibile in sede di legittimità. Non è comunque ravvisabile né l’omessa né la motivazione apparente, avendo i giudici della cautela reso intellegibile l’iter argomentativo. Il Tribunale del riesame, muovendo da una puntuale esegesi della legge n. 142/2016, ha applicato i principi della sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 30.05.2019, secondo cui la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., pur caratterizzati dal basso contenuto di THC, integra il tipo legale incriminatore, salva la vendita di canapa destinata alla produzione di fibre o ad altri usi industriali. La mancata valutazione degli accertamenti tecnici sull’efficacia drogante, di cui il difensore si duole, sarebbe comunque priva di spessore probatorio nel delineato contesto normativo.
Parimenti ineccepibile è la motivazione sul periculum in mora, avendo i giudici enunciato in modo esaustivo e non assertivo le ragioni della propria valutazione; le doglianze difensive si risolvono in una diversa lettura del fatto. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi la sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio affermato dalla Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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