Intercettazioni criptiche e riesame cautelare: valutazione rimessa al giudice di merito (Cass. pen. Sez. III n. 37528 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando ripropone censure sulla ricostruzione del fatto o si risolve in una diversa valutazione degli elementi indizianti. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, anche quando il linguaggio sia criptico o cifrato, costituiscono questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae al sindacato di legittimità se risulta logico in relazione alle massime di esperienza utilizzate. È prospettabile in sede di legittimità una lettura del significato dell’intercettazione diversa da quella del giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, quando il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale, in termini decisivi e incontestabili.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha confermato, limitatamente a una delle incolpazioni provvisorie, l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990, ipotizzando l’introduzione di sostanza stupefacente all’interno di un istituto penitenziario, in concorso con altri soggetti.

Avverso l’ordinanza del riesame l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza e arbitraria interpretazione delle intercettazioni ambientali; illogicità nella valutazione del pericolo di reiterazione del reato; illegittimo diniego degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Non è consentito al giudice di legittimità procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti, né a un diverso esame dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Richiama, sul punto, le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, Audino, e Sez. IV n. 18795 del 02.03.2017, Di Iasi.

Venendo alle intercettazioni, la Corte ribadisce che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto riservata al giudice di merito. Il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se risulta logico rispetto alle massime di esperienza utilizzate. Solo il travisamento della prova, ossia l’indicazione del contenuto dell’intercettazione in modo difforme da quello reale e in termini decisivi e incontestabili, apre il controllo di legittimità. Sono richiamate Sez. VI n. 35680 del 10.06.2005, Sez. V n. 7465 del 28.11.2013 e, soprattutto, Sez. Un. n. 22471 del 26.02.2015, Sebbar.

Applicando tali principi, il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha valorizzato il riferimento al peso della sostanza e all’elevato numero di “magliette”, espressione ritenuta criptico riferimento alla sostanza stupefacente, collegando due conversazioni ravvicinate nel tempo. Ha inoltre ritenuto l’attività di spaccio compatibile anche con chi non consuma stupefacenti. La motivazione risulta solida e adeguata, quantomeno nella fase cautelare.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il pericolo di reiterazione, di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è stato desunto dalle modalità dell’azione, dalla collaborazione di agenti corrotti, dalla capacità a delinquere e dall’assenza di effetto deterrente del lungo periodo di detenzione già patito.

Il terzo motivo è parimenti infondato. La Corte territoriale ha ritenuto palese inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con dispositivo di controllo, perché tale modalità non eviterebbe contatti con terzi né la commissione di analoghi reati. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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