Ricorso per riparazione da ingiusta detenzione: termine di quindici giorni e inammissibilità (Cass. pen. Sez. III n. 37530 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione è di quindici giorni, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e decorre dalla notifica dell’ordinanza conclusiva del procedimento. A tale provvedimento, ancorché concernente un’obbligazione pecuniaria dello Stato verso il soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale. Il ricorso proposto oltre la scadenza è inammissibile. In tema di riparazione, tra le conseguenze ulteriori indennizzabili non può ricomprendersi una voce a titolo di danno esistenziale, né rileva il disagio derivante dai tempi del procedimento penale, dovendo l’indennizzo commisurarsi alla durata della ingiusta detenzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito custodia cautelare carceraria e poi agli arresti domiciliari per un periodo complessivo di circa quindici giorni, in forza di un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, in relazione ai reati di riciclaggio e di associazione a delinquere. Il tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza cautelare e il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione del procedimento.

La domanda di riparazione per ingiusta detenzione era stata parzialmente accolta quanto ai danni non patrimoniali, ma con esclusione dell’ulteriore indennizzo per i danni patrimoniali. In sede di rinvio, a seguito dell’annullamento disposto da Sez. 4, n. 13411 del 27.02.2024, la Corte di appello di Milano ha nuovamente rigettato la richiesta di ulteriore indennizzo. Il difensore dell’istante ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione, travisamento delle prove e contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare e assorbente la tempestività dell’impugnazione. Il termine per ricorrere avverso l’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con applicazione delle norme del codice di rito penale, come affermato da Sez. 3, n. 26370 del 25.03.2014.

Nel caso concreto, l’ordinanza della Corte di appello di Milano, a scioglimento della riserva assunta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025, è stata depositata in Cancelleria il 25 giugno 2025 e in quella stessa data notificata a mezzo PEC al difensore di fiducia e all’imputato. Da tale notifica decorreva il termine, che scadeva il 10 luglio 2025. Il difensore ha proposto ricorso l’11 luglio 2025, come attestato dal timbro della Cancelleria. Il ricorso è dunque tardivo, essendo il termine già scaduto il giorno precedente.

In ogni caso, osserva la Corte, il ricorso è manifestamente infondato. In tema di riparazione, deve escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa ricomprendersi una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pregiudizio così evidenziato non è diverso e autonomo rispetto a quello conseguente alla privazione della libertà personale (Sez. 4, n. 6913 del 12.02.2021). È inoltre irrilevante, ai fini della quantificazione, il disagio derivante dalla vicenda giudiziaria e dai tempi del procedimento, poiché la somma dovuta ex art. 314 cod. proc. pen. va commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella del processo (Sez. 4, n. 30578 del 07.06.2016).

La Corte territoriale ha escluso la maggiorazione dell’indennizzo con motivazione immune da vizi logici, adeguata e conforme alle norme, valutando la consulenza tecnica e rilevando che i danni psicologici e quelli alla salute erano stati solo riferiti ma non documentati da alcuna certificazione medica. I racconti riportati nella consulenza, quali la paura di essere perseguitato dalla giustizia, l’ansia per la pendenza giudiziaria e il timore di nuove indagini, attenevano alla pendenza del procedimento e non alla ingiusta detenzione patita. Il ricorso è quindi inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il collegio esercita così la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo edittale la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e delle ragioni dell’inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *