Nessuna notifica al difensore dell’avviso di deposito del sequestro (Cass. pen. Sez. VI n. 39013 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il difensore dell’indagato è legittimato a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento che dispone il sequestro preventivo, ma non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito del decreto. Il termine per la richiesta di riesame, unico per il difensore e per l’indagato, decorre ai sensi dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro. La norma è esaustiva e non consente di applicare la disciplina generale dell’art. 128 cod. proc. pen., né di differenziare la decorrenza per il difensore, né di ravvisare una lesione del diritto di difesa, gravando sull’interessato solo un onere informativo.
Il Fatto
Con decreto del 15 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo di una somma di denaro e di un orologio nei confronti di un indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90.
Il provvedimento era notificato all’indagato il 19 maggio 2025. Il 18 luglio 2025 il difensore proponeva richiesta di riesame. Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di Roma la dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo il termine spirato il 29 maggio 2025 e irrilevante il momento in cui il difensore aveva avuto notizia del sequestro. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, sostenendo che l’obbligo di notifica al difensore dell’avviso di deposito del decreto di sequestro si ricaverebbe dal combinato disposto degli artt. 355, comma 3, 99, comma 1, 366 e 585, comma 3, cod. proc. pen., oltre che dagli artt. 24, comma 2, Cost. e 6 Cedu, in forza di una interpretazione sistematica condotta secondo l’art. 12 delle preleggi.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il difensore dell’indagato, pur essendo legittimato a impugnare il provvedimento di sequestro, non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. Ai fini della decorrenza del termine occorre quindi fare riferimento all’esecuzione del sequestro o alla sua effettiva conoscenza, non al dato formale della notificazione.
Il Collegio ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 27777 dell’11.07.2006, oltre alle Sez. II n. 38721 del 06.06.2014 e Sez. III n. 39003 del 26.09.2007. Ha rilevato che il ricorrente non si è confrontato con tale precedente, che offre compiuta risposta alla tesi difensiva.
La Corte ha ribadito che, se la disciplina è silente sulla legittimazione del difensore, diversa è la questione della decorrenza del termine: l’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. la disciplina autonomamente e compiutamente, indicando un unico termine iniziale valido per tutti gli interessati. Non è consentito ricorrere alla disciplina generale dell’art. 128 cod. proc. pen., che menziona “tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione”. Introdurre un diverso termine per uno dei soggetti legittimati avrebbe effetto additivo sulla norma.
Quanto alla dedotta lesione del diritto di difesa, la Corte ha osservato che la diversità rispetto alle misure cautelari personali si giustifica per la diversa rilevanza degli interessi e per le maggiori difficoltà della persona sottoposta a misura detentiva. Nel sistema delle misure reali rilevano gli elementi sostanziali e fattuali: coerente è dunque che il diritto all’impugnazione decorra dall’apprensione materiale della cosa. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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