Sequestro preventivo, competenza del giudice che ha la disponibilità degli atti (Cass. pen. Sez. I n. 39789 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, la competenza a provvedere sull’istanza di revoca o di restituzione dei beni sequestrati spetta al giudice che procede, da individuarsi in quello che ha la materiale disponibilità degli atti, a nulla rilevando quale giudice abbia emesso il provvedimento cautelare. Il criterio, ricavabile dagli art. 279 cod. proc. pen. e dall’art. 91 disp. att. cod. proc. pen., opera non solo nella ripartizione interna al medesimo ufficio secondo la fase processuale, ma anche quando siano coinvolti uffici giudiziari diversi. La circostanza che il giudice per le indagini preliminari che aveva adottato la misura si sia dichiarato incompetente non sposta la competenza in capo all’ufficio divenuto competente per il merito. Il rimedio del conflitto impone di limitare l’esame alla sola determinazione della competenza a provvedere.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari di un tribunale aveva emesso un sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. e, con riguardo a talune imputazioni, si era dichiarato incompetente per territorio in favore dell’autorità giudiziaria di un altro circondario. Investito della questione, il tribunale destinatario eccepiva a sua volta la propria incompetenza, rilevando che l’istanza di dissequestro era stata presentata prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quando ancora sussisteva in capo al giudice cautelare il potere di riesaminare il provvedimento. Da qui la proposizione del conflitto negativo di competenza.
La questione approda alla Corte suprema perché occorre stabilire quale ufficio debba decidere sulla richiesta di inefficacia del sequestro, una volta che il giudice che aveva adottato la misura si sia spogliato della competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il criterio di ripartizione della competenza a decidere sulle istanze di revoca della misura cautelare, tanto personale quanto reale. Il principio generale, desumibile dagli art. 279 cod. proc. pen. e dall’art. 91 disp. att. cod. proc. pen., impone di avere riguardo al giudice che procede.
Il Collegio richiama le Sez. 3 n. 30666 del 31/05/2024, secondo cui la figura del giudice che procede o di quello competente a pronunciarsi nel merito va individuata in colui che ha la materiale disponibilità degli atti. Irrilevante è, dunque, quale giudice abbia concretamente emesso il provvedimento cautelare.
Tale criterio, precisa la sentenza, non vale soltanto per la ripartizione di competenza all’interno del medesimo ufficio giudiziario in ragione della fase processuale considerata, ma anche quando siano diversi gli uffici giudiziari interessati, come nel caso in esame.
La Corte chiarisce inoltre che la natura del rimedio impone di limitare l’analisi alla sola determinazione della competenza a provvedere, senza estendere l’esame al merito della richiesta. Il criterio del giudice procedente non consente di risolvere il distinto problema posto dal fatto che il giudice per le indagini preliminari che aveva adottato la misura si era dichiarato incompetente.
Ne consegue che la competenza a decidere sull’istanza va individuata in capo al giudice che ha la disponibilità degli atti, e non in capo a quello che si è spogliato della competenza con il provvedimento dichiarativo.
Nota della Redazione
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