Misure cautelari reali: ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 39992 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso i provvedimenti impositivi di misure cautelari reali è ammesso, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., né il travisamento della prova, che in tale categoria si colloca. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che censuri l’omessa valutazione di elementi investigativi o il travisamento di una prova testimoniale.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, avente ad oggetto due motonavi della compagnia di navigazione riconducibile a una terza interessata, legale rappresentante della società.
Nel procedimento, un indagato è ritenuto gestore di fatto della compagnia ed è sottoposto agli arresti domiciliari per reati di estorsione e illecita concorrenza con violenza e minaccia, aggravati dall’uso del metodo mafioso. Il Tribunale aveva ritenuto sussistente l’astratta configurabilità dei reati ma aveva escluso il periculum in mora. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione sulla ritenuta insussistenza dell’esigenza cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale solo per violazione di legge. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, indicando Sez. V n. 35532 del 2010, conforme a Sez. Un. n. 5876 del 2004, secondo cui il vizio logico della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non è deducibile in questa sede.
Nella nozione di violazione di legge la Corte ricomprende gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, oltre ai vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo totalmente mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Richiama sul punto Sez. Un. n. 25932 del 2008.
Nel caso concreto, il Tribunale ha dato atto di elementi investigativi datati nel tempo, per tale ragione non idonei a sostenere la concretezza e l’attualità dell’esigenza cautelare. Il ricorrente censura un vizio di carenza motivazionale sotto il profilo della mancata considerazione di dati rilevanti e sotto quello del travisamento della prova, con riferimento alle dichiarazioni di un imprenditore.
Quanto alla prima doglianza, il ricorso è generico: pur evocando elementi decisivi non valutati, non specifica se essi fossero temporalmente successivi a quelli su cui l’ordinanza si era fondata, non bastando il loro ritrovamento in date recenti. Quanto alla seconda, essa censura un travisamento della prova testimoniale, riconducibile ai vizi motivazionali di cui alla lettera e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., non deducibili in cassazione.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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