Richiesta di continuazione in esecuzione e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 33919 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che, investito di una richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen., esamini i singoli fatti delittuosi, la loro genesi prossima e le loro modalità esecutive, e ne sottolinei la diversità strutturale e l’assenza di legami, esprime un giudizio di fatto sorretto da motivazione logica. Tale valutazione, se congruamente argomentata, non è rivedibile in sede di legittimità: la critica che ne solleciti la rivalutazione è inammissibile perché incompatibile con la conformazione del giudizio di cassazione. Il sindacato di legittimità, in materia di art. 671 cod. proc. pen., resta circoscritto alla verifica della tenuta logica e giuridica della decisione, non alla rilettura del materiale probatorio.

Il Fatto

Il ricorrente chiede al giudice dell’esecuzione di unificare sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con due sentenze di condanna, entrambe relative a rapina aggravata, commesse in dates diverse ma nello stesso contesto territoriale. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, disattende la richiesta.

Avverso quel provvedimento l’interessato propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per avere il giudice erroneamente escluso il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze. Il Collegio rileva anzitutto che il giudice dell’esecuzione ha risolto le questioni dedotte con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle loro modalità esecutive.

Gli argomenti spesi dal giudice di merito sono valutati come del tutto logici. Da qui la conseguenza processuale: la loro “ridiscussione” è radicalmente preclusa in sede di legittimità. Il Tribunale ha inoltre valutato le singole condotte giudicate, sottolineandone la diversità strutturale e valorizzando l’assenza di legami tra i vari fatti.

Su questo punto la Corte individua il vizio di prospettiva della doglianza difensiva. La critica, nel suo complesso, introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione delle argomentazioni del giudice dell’esecuzione. Si tratta di un’operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità, che non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione regge sul piano logico.

La censura, articolata in modo cumulativo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., non supera dunque il vaglio di ammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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