Tossicodipendenza non basta per la continuazione in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 34726 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., richiede la verifica di concreti indicatori, tra cui l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini di vita, nonché l’accertamento che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. La condizione di tossicodipendenza dell’autore non comporta automaticamente l’unicità del disegno criminoso e può rilevare solo per i reati collegati e dipendenti da tale stato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza. Il comune movente di procurarsi denaro per soddisfare la dipendenza non vale, da solo, a fondare l’art. 81 cod. pen., né a supplire alla carenza di elementi progettuali.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva accolto la richiesta del condannato di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, rideterminando la pena complessiva. Il giudice aveva valorizzato la condizione di tossicodipendenza, alcolismo e ludopatia del condannato, ritenendo che la ricerca spasmodica di denaro avesse spinto l’autore a commettere reati contro il patrimonio, con o senza violenza, talvolta accompagnati da condotte maltrattanti in danno dei genitori.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Il giudice aveva assimilato l’unicità del disegno criminoso a una sorta di concezione esistenziale basata sulla serialità delle condotte illecite, senza accertare l’anticipata e unitaria ideazione dei reati né indicare gli elementi dai quali emergesse il dato progettuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e ribadisce che il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva esige una approfondita verifica di concreti indicatori. Tra questi rilevano l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non basta valorizzare uno solo di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui occorre accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. La formulazione dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., come risultante dall’intervento del d.l. n. 272/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2006, va interpretata tenendo conto della volontà del legislatore di attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti, ma sempre nel rispetto delle condizioni proprie dell’istituto.
La Corte precisa che lo stato di tossicodipendenza non modifica l’assetto della continuazione e non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso. Esso può giustificarlo con riguardo ai reati collegati e dipendenti da tale stato, purché ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza. Il bisogno di procurarsi denaro per la droga è indicativo del solo movente e non costituisce prova dell’originaria ideazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, come già affermato da Sez. V n. 40349 del 2006 e ribadito da Sez. I n. 2313 del 2025 e Sez. II n. 22493 del 2019.
Il provvedimento impugnato non dà corretta applicazione a tali principi, perché descrive la condizione di dipendenza e individua nel comune movente una serie di condotte eterogenee e distanti nel tempo, senza analizzare le modalità esecutive né individuare gli elementi dai quali desumere che il condannato si fosse rappresentato almeno per grandi linee le condotte successive alla prima. L’ordinanza va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio dinanzi alla medesima autorità in diversa persona fisica, in forza della Corte cost. n. 183/2013. Il giudice del rinvio procederà, libero nell’esito, a una complessiva rivalutazione degli elementi. È disposto l’oscuramento del provvedimento.
Nota della Redazione
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