Referto acquisito prima del rito abbreviato e utilizzabile dal GIP (Cass. pen. Sez. II n. 34862 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato il giudice utilizza, ai fini della deliberazione, tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, comprese le indagini suppletive, e la documentazione sanitaria trasmessa dalla polizia giudiziaria in vista dell’udienza preliminare ne fa parte. Il referto di pronto soccorso acquisito agli atti prima della presentazione della richiesta di rito premiale è, pertanto, prova ritualmente utilizzabile, non essendo configurabile un autonomo fascicolo del giudice dell’udienza preliminare né un onere di integrazione probatoria a carico dell’imputato. La condotta aggressiva successiva all’impossessamento della refurtiva, connotata da violenza e minaccia, integra il delitto di rapina e rivela l’elemento soggettivo del reato.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale per il reato di rapina aggravata e la sentenza era stata confermata dalla Corte di appello di Milano. Avverso tale pronuncia la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’utilizzazione del referto di pronto soccorso trasmesso dalla polizia giudiziaria alla cancelleria e mai acquisito al fascicolo del pubblico ministero; la mancata riqualificazione del fatto come delitto tentato, per non avere i calci, i pugni, gli sputi e i morsi raggiunto i bersagli; l’insussistenza dell’elemento soggettivo, non essendo le condotte dirette ad assicurare il possesso della refurtiva o la fuga.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Sul primo motivo la Corte osserva che la certificazione medica era stata acquisita agli atti prima della richiesta di rito abbreviato, sicché il referto costituiva parte della provvista probatoria legittimamente utilizzabile dal giudice dell’udienza preliminare.

Il criterio interpretativo dirimente è quello dell’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.: ai fini della deliberazione il giudice utilizza tutti gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’art. 416, comma 2, cod. proc. pen., la documentazione di cui all’art. 419, comma 3, cod. proc. pen. e le prove assunte nell’udienza.

Nell’udienza preliminare, chiarisce la Corte, tutti gli atti di indagine e quelli comunque attinenti al procedimento confluiscono nel cosiddetto fascicolo del pubblico ministero, comprese le indagini suppletive. Il giudice dell’udienza preliminare non dispone di un proprio fascicolo, a differenza del giudice del dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen., e al più possono aversi mere copie prive di autonoma identità procedimentale. La documentazione sanitaria presentava, dunque, evidente connotazione di atto di indagine suppletiva, mentre la richiesta di rito premiale, successiva all’acquisizione e priva di sollecitazioni probatorie, aveva carattere abdicativo.

Quanto alle ulteriori censure, la Corte richiama la propria giurisprudenza sulla condotta aggressiva, caratterizzata da atteggiamenti violenti e al contempo minatori (Sez. II n. 36178 del 2021; Sez. II n. 8961 del 2016). La reazione successiva all’impossessamento della refurtiva integra la violenza e minaccia rilevanti ex art. 628, secondo comma, cod. pen., secondo Sez. Un. n. 34952 del 2012 e Sez. II n. 35134 del 2022. La condotta era consapevolmente diretta ad assicurare il possesso degli alcolici rubati e l’impunità (Sez. II n. 11135 del 2017). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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