Concordato in appello, ricorso inammissibile salvo illegalità della pena (Cass. pen. Sez. II n. 34861 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito dell’accordo che deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. — salvo che sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello — e ai vizi attinenti alla determinazione della pena, ove non si traducano in illegalità della sanzione. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non è unilateralmente modificabile, con la sola eccezione dell’illegalità della pena concordata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’11.12.2025, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Verona emessa in esito a giudizio abbreviato. Riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, rideterminava la pena per i reati unificati dal vincolo della continuazione, tra cui ricettazione, evasione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di stupefacenti.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., eccessività della pena e erronea qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce i limiti del sindacato di legittimità sulle sentenze rese a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Il perimetro è segnato dalla natura negoziale dell’istituto: l’accordo delle parti sui punti concordati implica rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, pur se relativa a questione rilevabile d’ufficio.
Richiamando le Sezioni Unite n. 19415 del 27.10.2022, dep. 2023, la Corte ribadisce che sono ammissibili solo i motivi concernenti la formazione del consenso e il contenuto difforme della pronuncia. Restano invece inammissibili le censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con la sola eccezione della prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
Quanto alla pena, la Corte richiama Sez. II n. 22002 del 10.04.2019 e Sez. III n. 19983 del 09.06.2020: il ricorso è inammissibile ove censuri la misura della pena concordata, salva l’ipotesi di illegalità della sanzione, per superamento dei limiti edittali o per specie diversa da quella prevista dalla legge. Analogamente, Sez. VI n. 41254 del 04.07.2019 esclude la censura sulla qualificazione giuridica del fatto, principio elaborato con riguardo all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e applicabile all’attuale concordato.
Nel caso concreto, i motivi — generica violazione di legge, omessa valutazione dell’art. 129 cod. proc. pen., misura della pena concordata senza prospettazione di illegalità e asserita erronea qualificazione — non rientrano nei casi ammessi. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa ravvisati.
Nota della Redazione
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