Sequestro preventivo e ricorso dell’indagato non titolare del bene (Cass. pen. Sez. II n. 34868 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indagato che non sia titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo, pur essendo astrattamente legittimato a chiedere il riesame del titolo cautelare, è ammesso a proporre impugnazione solo se dimostra di perseguire un risultato tipizzato dall’ordinamento, individuale nella restituzione della cosa a seguito del dissequestro. È onere del ricorrente indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con il bene, ovvero prospettare effetti per sé favorevoli derivanti dalla rimozione del vincolo. Il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente negli incidenti cautelari reali, ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., la cui efficacia è limitata a un solo grado del processo.

Il Fatto

Il Tribunale di Cagliari, in funzione di Tribunale del riesame, aveva confermato il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di denaro contante nei confronti di un indagato, in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi comuni, sia l’indagato sia una società che si qualificava terza interessata, rivendicando la proprietà della somma in sequestro. I motivi denunciavano carenza di motivazione sulla titolarità del denaro, mancata individuazione dei delitti presupposto e superamento delle soglie, violazione del principio di proporzionalità e assenza di un periculum in mora attuale e concreto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili, muovendo da due questioni preliminari di legittimazione. Quanto all’indagato, che si era dichiarato del tutto estraneo al possesso del denaro sequestrato, il ricorso difetta di un interesse attuale e concreto: manca qualsiasi rivendicazione di un effettivo diritto sul bene o prospettazione di conseguenze procedimentali favorevoli, anche non implicanti la restituzione.

Il Collegio enuncia così la regola: l’indagato non titolare del bene, astrattamente legittimato al riesame, può proporre il gravame solo se mira a un risultato tipizzato dall’ordinamento, individuato nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro. È suo onere indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la relazione con la cosa, idonea a consentirne la restituzione in proprio favore, ovvero prospettare effetti favorevoli derivanti dalla rimozione del vincolo. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 7983 del 25 settembre 2025, nonché Sez. 3 n. 16352 del 2021, Sez. 5 n. 35015 del 2020 e Sez. 3 n. 3602 del 2019.

Quanto al ricorso della società, la Corte rileva, ancora in via preliminare rispetto alle censure di genericità e manifesta infondatezza, che l’atto è privo di procura speciale. Il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente negli incidenti cautelari reali, ma solo tramite difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. In proposito richiama Sez. 2 n. 26422 del 2026 (non massimata), Sez. 3 n. 29858 del 2017 e Sez. 2 n. 310 del 2017.

Nel caso concreto risultava agli atti solo la nomina conferita dal legale rappresentante della società al difensore, con incarico di presentare richiesta e motivi di riesame, appello e quanto utile per ottenere la restituzione della somma. Il difensore non era pertanto legittimato a interporre l’impugnazione di legittimità, attesa la limitazione dell’efficacia della procura a un solo grado del processo stabilita dall’art. 100, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo da un’univoca manifestazione di volontà della parte.

I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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