Riutilizzo di fatto nella diversa qualificazione giuridica e nullità sanata dall’impugnazione (Cass. pen. Sez. I n. 41548 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto può essere operata direttamente con la pronuncia della sentenza, senza onere di preventiva informazione all’imputato, purché il nucleo essenziale del fatto non subisca mutamenti significativi e il diverso nomen iuris sia noto o prevedibile e non determini un concreto regresso dei diritti della difesa. La mancata notificazione all’imputato e al difensore dell’avviso di deposito della motivazione, prescritta dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen. quando la sentenza sia depositata oltre il termine fissato a norma dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. dalla tempestiva impugnazione del difensore. Integra la contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. la detenzione, senza licenza o senza osservarne le condizioni, di materiale esplodente, restando irrilevanti la finalità contingente e la natura temporanea del possesso.
Il Fatto
La Corte di appello aveva riformato la sentenza assolutoria di primo grado, riqualificando il fatto originariamente contestato — detenzione di materiale esplosivo ex art. 2 legge n. 895 del 1967 — nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 678 cod. pen., dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione e disponendo la confisca e la distruzione del materiale in sequestro.
Il difensore del ricorrente ha impugnato la decisione per Cassazione con tre motivi: la mancata notificazione dell’avviso di deposito della motivazione, depositata oltre il termine fissato; il difetto di risposta all’eccezione di inammissibilità della richiesta di riqualificazione formulata dal Pubblico ministero in appello; l’erronea applicazione dell’art. 678 cod. pen. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte riafferma che l’art. 548, comma 2, cod. proc. pen. mira a consentire alla parte la piena conoscenza delle ragioni della decisione per esercitare efficacemente il diritto di impugnazione. La sua violazione configura nullità di ordine generale a regime intermedio che resta sanata, a norma dell’art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi siano tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento impugnato e il suo contenuto motivazionale. Nel caso concreto la difesa ha articolato censure anche di merito, con conseguente sanatoria.
Sul secondo motivo, i giudici di legittimità richiamano la lettura sistematica degli artt. 516, 519, 520 e 521 cod. proc. pen.: le modifiche fattuali devono essere contestate, mentre per la diversa qualificazione giuridica non sussiste analogo onere di preventiva informazione, salvo il presidio dell’art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. La riqualificazione è ammessa se l’epilogo sia prevedibile e il fatto storico non risulti radicalmente trasformato, secondo il limite del concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi. Nel caso, il tema era già stato introdotto dal Tribunale e ripreso dal Pubblico ministero in appello, così che il contraddittorio risulta riattivato.
Sul terzo motivo, la Corte ricorda che chi impugna una sentenza dichiarativa della prescrizione senza avervi rinunciato deve dedurre elementi che rendano evidente l’assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., apprezzabili ictu oculi. L’esclusione della responsabilità non emerge, mentre l’inquadramento nel art. 678 cod. pen. è difficilmente contestabile: la norma tutela la pubblica incolumità contro i pericoli della fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente senza licenza o senza rispettarne le condizioni.
Non rilevano la natura temporanea della detenzione né il possesso dell’abilitazione all’accensione dei fuochi, che non esime dall’osservanza delle regole sul deposito. La fattispecie si distingue dall’art. 679 cod. pen., volta a rendere edotta l’autorità di pubblica sicurezza. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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