Termine a difesa e pene sostitutive nel giudizio di cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 41549 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non attribuisce all’imputato il diritto al rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva del difensore. Il diniego del termine non determina nullità quando la richiesta non risponde ad alcuna reale esigenza difensiva e non lede l’esercizio del diritto di difesa tecnica. Nel giudizio di cassazione, ove non sia stata chiesta la trattazione in pubblica udienza nei termini dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., le parti possono depositare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell’udienza e memorie di replica fino a cinque giorni prima. La nomina del nuovo difensore e la richiesta di termine intervenute dopo la scadenza dell’ultima facoltà difensiva non giustificano l’aggiornamento dell’udienza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 25.9.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 12.10.2023 nei confronti dell’imputato per i reati di detenzione e porto illegali di arma. L’imputato è stato invece assolto dal tentato omicidio della persona offesa.
Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione sulla responsabilità per i reati in materia di armi; assenza di motivazione sulla quantificazione della pena; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; applicazione della recidiva; mancata applicazione della sanzione sostitutiva. Prima dell’udienza il ricorrente ha revocato il mandato al difensore di fiducia e ne ha nominato uno nuovo, che ha chiesto un termine ex art. 108 cod. proc. pen. e il rinvio dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la richiesta del nuovo difensore. Ricorda che il termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. non comporta il diritto al rinvio in ogni caso di nomina tardiva, come affermato dalla Sez. IV n. 48020 del 2018 e dalla Sez. IV n. 4928 del 2022. Il diniego non genera nullità quando la richiesta non risponde ad alcuna reale esigenza difensiva, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 155 del 2011.
Poiché nel procedimento non erano state presentate richieste di trattazione in pubblica udienza ex art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione l’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: le parti possono depositare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell’udienza e memorie di replica fino a cinque giorni prima. La nomina del nuovo difensore e la richiesta di termine sono intervenute dopo la scadenza dell’ultima facoltà difensiva: la rinuncia del precedente difensore è dell’11.10.2025, successiva al termine di cinque giorni, calcolato secondo l’art. 172, comma 5, cod. pen. con esclusione del dies a quo e del dies ad quem, come chiarito dalla Sez. III n. 30333 del 2021. Nessuna lesione del diritto di difesa è dunque configurabile, poiché le memorie depositate oltre i termini sono tardive e non possono essere considerate.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La Corte d’appello ha enucleato correttamente gli elementi della ricostruzione prudenziale del fatto. Era provato che l’imputato, subito dopo il colpo di pistola, avesse in mano l’arma, conseguendone la disponibilità materiale. La relazione con l’arma non era venuta meno per un tempo apprezzabile; all’arrivo dei Carabinieri erano assenti solo l’imputato e un altro soggetto. Corretta è l’applicazione del principio per cui la detenzione abusiva di arma richiede una relazione stabile e un minimo di autonoma disponibilità, come affermato dalla Sez. I n. 42886 del 2018. Il porto abusivo di arma è reato di mero pericolo, per il quale basta il dolo generico, secondo la Sez. I n. 46872 del 2009.
Il secondo motivo è infondato: la pena base è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e l’obbligo di motivazione è adempiuto con il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., secondo la Sez. II n. 36104 del 2017. Il terzo motivo è infondato, poiché il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, come nella Sez. IV n. 32872 del 2022, o con motivazione implicita desumibile dalla dosimetria. Il quarto motivo è generico e non si confronta con la motivazione sulla recidiva.
Il quinto motivo è infondato. La richiesta di sanzione sostitutiva proposta per la prima volta in appello è ammissibile, secondo la Sez. VI n. 8215 del 2025. Tuttavia la Corte d’appello ha correttamente rigettato la richiesta con prognosi negativa sull’affidabilità del condannato, apprezzamento ex art. 58 L. n. 689 del 1981 in continuità con i criteri dell’art. 133 cod. pen., come nella Sez. II n. 8794 del 2024. Il ricorso è complessivamente rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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