Dichiarazioni della persona offesa e travisamento della prova in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 20794 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, non trovando applicazione le regole di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., purché il giudice di merito ne verifichi, con idonea motivazione, la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto. In sede di legittimità non è deducibile il travisamento della prova che si sostanzi in una ricostruzione dei fatti fondata su criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Alla Corte di cassazione è infatti preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta, con motivazione logica, dai giudici di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per i reati di cui all’imputazione e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 16/06/2025, ha confermato la decisione, disattendendo i motivi di impugnazione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione posti alla base del giudizio di responsabilità.
Con entrambi i motivi il ricorrente ha denunciato il travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sostenendo che il giudice di merito ne avesse travisato il contenuto e la valenza probatoria. La questione arriva così davanti alla Corte di cassazione, che è chiamata a verificarne l’ammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che entrambi i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Essi, pertanto, devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Nel merito, la censura relativa al travisamento della prova non è consentita dalla legge in sede di legittimità. La Corte chiarisce che le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto, con idonea motivazione.
La Corte richiama sul punto Sez. II n. 43278 del 24.09.2015 e, soprattutto, Sez. Un. n. 41461 del 19.07.2012. Osserva poi che tale verifica è stata puntualmente effettuata dalla sentenza gravata, la quale ha esplicitato come le dichiarazioni della persona offesa risultassero specifiche, dettagliate, logiche e coerenti, oltre che prive di intento calunniatorio, e come le stesse avessero ricevuto plurime conferme dalle dichiarazioni dei testimoni e dalla documentazione medica e bancaria acquisita agli atti.
La Corte ribadisce infine che la doglianza tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione della prova diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale. In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta, con motivazione logica, dai giudici di merito, come affermato da Sez. VI n. 25255 del 14.02.2012 e da Sez. V n. 39048 del 25.09.2007. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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