Sequestro preventivo e fumus: ricorsi inammissibili per mancato confronto (Cass. pen. Sez. III n. 41878 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fumus commissi delicti, richiesto per l’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non esige i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., ma necessita di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, idonei a ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti ad avversare l’ipotesi accusatoria senza offrire elementi capaci di indebolirne la concludenza, anche quando il Tribunale del riesame abbia escluso la configurabilità di un lecito appalto di servizi per difetto di autonomia organizzativa, di impiego di mezzi e di gestione del rischio di impresa. La censura che non si confronti con gli argomenti svolti nel provvedimento impugnato è, oltre che non chiara, generica.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, sezione speciale per il riesame, con ordinanza confermava il decreto del Gip presso il Tribunale di Velletri che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per importi correlati a imposte evase mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti di due società e, per equivalente, di denaro e beni degli indagati, nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di diritto.
Avverso l’ordinanza i due indagati proponevano separati ricorsi per cassazione, con argomentazioni sovrapponibili, deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale sotto il profilo dell’insussistenza del fumus commissi delicti. Contestavano, in particolare, il presupposto della provvisoria incolpazione, la liceità della somministrazione di manodopera tra le società e la qualificazione del rapporto come appalto di servizi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra il fumus richiesto per il sequestro e i gravi indizi di colpevolezza, richiamando Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152: il primo presuppone comunque concreti e persuasivi elementi, quantomeno indiziari, di riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato.
Nel caso esaminato l’ordinanza impugnata aveva valorizzato plurimi e univoci elementi investigativi: l’amministratore di fatto di entrambe le società; il maggior fornitore di una delle due identificato proprio nella cooperativa; l’assenza di struttura organizzativa, la sede ritenuta fittizia, la mancanza di autonomia patrimoniale e di beni strumentali della cooperativa; lavorazioni fatturate come trasporti eseguiti da lavoratori solo formalmente assunti dalla cooperativa ma in realtà gestiti dalla committente; le modalità di nomina del legale rappresentante della cooperativa; l’unicità della sede operativa; la sproporzione tra il numero di veicoli e i dipendenti; l’assenza di documentazione amministrativo-contabile.
Di fronte a tale quadro, i ricorrenti si erano limitati ad avversare l’ipotesi accusatoria senza intaccarne la concludenza. La Corte aggiunge che il Tribunale del riesame aveva espressamente escluso la configurabilità di un appalto lecito di servizi, per difetto di autonomia organizzativa, impiego di mezzi e gestione del rischio di impresa in capo alla cooperativa, valorizzando anche il fatto che questa avesse operato quasi esclusivamente per la committente.
Quanto alla censura sulla liceità della somministrazione ex artt. 30 e ss. d.lgs. n. 81 del 2015, la Corte la ritiene parimenti inammissibile perché offre una lettura parziale dell’ordinanza. Il richiamo all’art. 38 d.lgs. n. 81 del 2015, che definisce la somministrazione irregolare, include tra i casi rilevanti la mancanza della specifica autorizzazione in capo al somministratore, disciplinata dal d.lgs. n. 276 del 2003, fonte opportunamente richiamata dal giudice del riesame. Anche la doglianza sull’esclusione dell’appalto è generica, per non aver dedotto specifici profili di censura.
I ricorsi sono dunque dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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