Trasformazione eterogenea di associazione e fusione: parere positivo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 54 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di esame preliminare della Corte dei conti sugli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, prescritta dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, va attivata anche nella fattispecie di trasformazione eterogenea di un’associazione in una società, benché a questa sia contestualmente prevista la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall’amministrazione socia. La trasformazione dell’associazione in società consortile a responsabilità limitata realizza, per l’ente istante, l’acquisizione di una nuova partecipazione societaria, con assunzione della qualifica di socio prima non posseduta. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, T.U.S.P., una Camera di commercio può costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una s.c.r.l. operante nella valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio, ove i compiti siano esercitati nelle forme dell’attività di impresa, con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.

Il Fatto

La Giunta camerale di una Camera di commercio ha approvato con delibera un’operazione straordinaria articolata in due fasi: la trasformazione eterogenea di un’associazione, che mette in rete ventuno Camere di commercio e Unioncamere per la valorizzazione dei siti Unesco, in una società consortile a responsabilità limitata; e la successiva fusione per incorporazione di questa in una s.c.p.a. operante in house nel settore turistico. Il Segretario generale ha trasmesso la delibera alla Sezione regionale di controllo per l’acquisizione del parere prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P.

Poiché su operazioni analoghe altre Sezioni regionali avevano espresso orientamenti divergenti, l’ente istante ha invitato la Sezione a valutare il rinvio alle Sezioni Riunite per una pronuncia di orientamento generale. La Sezione ha sollevato con ordinanza questioni interpretative di massima, ex art. 17, comma 31, d.l. n. 78 del 2009, sulle quali le Sezioni Riunite si sono pronunciate.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo: l’art. 5, comma 3, T.U.S.P. impone all’amministrazione di trasmettere l’atto deliberativo alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità al disposto dei commi 1 e 2 e degli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Sull’ambito oggettivo del controllo, nel conformarsi alle Sezioni Riunite, il Collegio supera il proprio precedente orientamento. La trasformazione eterogenea ex art. 2500-octies cod. civ. non è un mero passaggio tecnico, perché attraverso di essa l’ente acquisisce una nuova partecipazione societaria. Quanto alla fusione per incorporazione, la circostanza che il socio della società-veicolo sia già azionista dell’incorporante non esclude l’operazione dal perimetro: il legame strumentale tra le due fasi le rende un’operazione unitaria. L’onere motivazionale si concentra sulla sola trasformazione quando l’amministrazione è già socia dell’incorporante; si estende alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell’incorporante quando la partecipazione è nuova.

Nel merito dei vincoli tipologici, l’art. 3, comma 1, T.U.S.P. ammette espressamente le società consortili. Le Sezioni Riunite hanno ritenuto ingiustificatamente restrittiva l’interpretazione che subordina la società consortile alla qualificazione di imprenditore dei soci, valorizzando l’art. 2, comma 4, legge n. 580/1993 e l’apertura del legislatore alla partecipazione di enti pubblici a schemi consortili. Verificato lo statuto della società costituenda, il modello appare rispettoso dei vincoli tipologici.

Quanto all’art. 4 T.U.S.P., l’acquisizione è coerente con le finalità istituzionali, poiché valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo rientrano tra i compiti camerali ex art. 2, comma 2, lett. d-bis, legge n. 580/1993. Sul piano economico-finanziario il business plan evidenzia un andamento in equilibrio, con un risultato negativo di un solo esercizio, di natura transitoria, e un patrimonio netto positivo per entrambi i soggetti.

Sull’art. 2500-octies, comma 3, cod. civ., la Sezione rileva che il rispetto dei requisiti civilistici costituisce condizione di legittimità e che l’atto deliberativo deve dare conto del loro rispetto in motivazione. L’operazione è condizionata all’attestazione, resa dagli amministratori in sede notarile, dell’assenza di contributi pubblici. Escluso ogni esborso finanziario, non si ravvisano profili di contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato.

La Sezione rende pertanto parere positivo, con riserva di ogni valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo ex art. 20 T.U.S.P..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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