Rivalutazione contributiva amianto: autonomo diritto soggetto a prescrizione decennale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 72 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 per esposizione ultradecennale all’amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione, ancorato al fatto storico dell’esposizione e ai presupposti propri della contribuzione. Esso non è imprescrittibile e si estingue per l’inerzia del titolare protratta per il termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.. Il dies a quo decorre dalla consapevolezza dell’esposizione all’amianto, che può essere acquisita anche prima del pensionamento, segnatamente con la domanda di accertamento rivolta all’I.N.A.I.L. La domanda all’I.N.A.I.L. non interrompe la prescrizione, non essendo diretta all’ente previdenziale debitore; solo la domanda o la diffida all’I.N.P.S. assume efficacia interruttiva.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Marina Militare con grado di Luogotenente, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto asseritamente ultradecennale, per il periodo dal 24 gennaio 1991 al 2 ottobre 2003, durante il quale era imbarcato su unità navali. A sostegno, ha prodotto una dichiarazione del Ministero della Difesa del 23 novembre 2009 e ha lamentato che l’I.N.A.I.L. non aveva mai rilasciato la certificazione richiesta. In data 25 settembre 2023 ha notificato diffide a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ministero della Difesa.

Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, l’I.N.A.I.L. la carenza di legittimazione in quanto organo tecnico, l’I.N.P.S. la prescrizione del diritto e, nel merito, l’indeterminatezza della domanda. La Sezione ha posto la causa in decisione all’udienza del 28 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione del Ministero della Difesa: l’Amministrazione datoriale ha legittimazione processuale concorrente sulle vicende di servizio che possono aver comportato esposizione qualificata, risultando il procedimento di liquidazione scandito da atti endoprocedimentali di sua competenza. Accoglie invece l’eccezione dell’I.N.A.I.L., che difetta di legittimazione passiva in quanto la domanda a esso rivolta mira solo a fornire prova dell’esposizione, mentre l’erogazione del beneficio compete all’I.N.P.S., detentore della posizione contributiva.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, il d.l. n. 169/1993, la legge n. 179/2002, la riforma dell’art. 47 d.l. n. 269/2003 (riduzione del coefficiente da 1,5 a 1,25 e regime transitorio per chi ha maturato il diritto al 2 ottobre 2003) e il d.m. 27 ottobre 2004.

La Corte ritiene fondata l’eccezione di prescrizione. Richiamando Cass. n. 15008/2005, Cass. nn. 2852 e 2856/2017 e Cass. n. 9219/2003, qualifica la rivalutazione contributiva come situazione giuridica dotata di propria individualità, non imprescrittibile, soggetta al termine decennale. Il dies a quo è ancorato alla consapevolezza dell’esposizione, desumibile anche per presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ.; nella specie essa coincide con la domanda presentata all’I.N.A.I.L. il 29 aprile 2005.

La Corte precisa che la domanda all’I.N.A.I.L. non vale a interrompere la prescrizione, essendo atto preparatorio non destinato all’ente debitore. L’unico atto idoneo, la diffida all’I.N.P.S., è intervenuta il 25 settembre 2023, ben oltre il decennio. Il ricorso è pertanto rigettato per intervenuta prescrizione, prima ancora di valutare la spettanza del beneficio. Le spese di lite sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *