Rinuncia agli atti e accettazione delle controparti: estinzione del processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 70 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la rinuncia agli atti del processo, disciplinata dall’art. 110 c.g.c. e applicabile in forza dell’art. 7 c.g.c., produce effetti solo dopo l’accettazione delle controparti nelle debite forme. L’accettazione è necessaria soltanto da parte dei soggetti costituiti che avrebbero interesse alla prosecuzione del giudizio, dovendosi altrimenti sacrificare il principio di economia processuale. Il giudice è chiamato a un sindacato meramente formale sulla regolarità della rinuncia e dell’accettazione, senza poter estendere la disamina alle ragioni che hanno determinato la scelta. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi del comma 7 dell’art. 110 c.g.c.. Resta distinta la rinuncia alla domanda, immediatamente efficace a prescindere dall’accettazione.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in congedo, aveva adito la Sezione giurisdizionale per ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie dell’apparato uditivo e il conseguente riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria con decorrenza dal congedo. Impugnava il decreto del Ministero della Difesa e il presupposto parere del Comitato di Verifica delle cause di servizio, che avevano escluso il nesso causale, chiedendo in via istruttoria l’esibizione del fascicolo amministrativo, la prova per testi e la consulenza tecnica d’ufficio.
Costituitisi il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa e, su integrazione del contraddittorio, l’I.N.P.S., il giudice disponeva l’acquisizione documentale e, con successiva ordinanza, il parere dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute. Il parere, reso nel dicembre 2023, escludeva la valenza concausale del servizio. Prima della discussione, il patrocinio attoreo depositava rinuncia agli atti del processo; tutte le controparti prestavano accettazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 110 c.g.c., applicabile al giudizio pensionistico per effetto dell’art. 7 c.g.c., ricalca l’art. 306 c.p.c.: la rinuncia può essere compiuta in qualunque stato e grado della causa, ma produce effetti solo dopo l’accettazione della controparte, e il giudice, se rinuncia e accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.
La Corte affronta poi la differenza testuale tra le due disposizioni. L’art. 110 c.g.c. non precisa, a differenza dell’art. 306 c.p.c., che l’accettazione debba provenire dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. Il giudice ritiene che la norma debba comunque essere interpretata in tal senso: esigere l’accettazione di soggetti privi di interesse contrasterebbe con il principio di economia processuale.
La motivazione distingue quindi la rinuncia agli atti del giudizio dalla rinuncia alla domanda o a singoli capi della medesima. Quest’ultima, qualunque sia il nomen iuris impiegato, è immediatamente efficace a prescindere dall’accettazione, perché riflette sul piano processuale il venir meno dell’interesse sostanziale alla lite. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti, tra cui sez. Liguria, sent. n. 196 del 21.10.2021 e sez. Liguria, 19 dicembre 2022, n. 115.
Quanto ai poteri del giudice, l’esame resta circoscritto alla regolarità della rinuncia e dell’accettazione, mediante un sindacato meramente formale, coerente con la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento che segue. Non è consentito indagare sulle ragioni della scelta, come affermato in Corte conti, Sez. Toscana, 13 luglio 2022, n. 186 e in Cass. Sez. VI, n. 25311 del 24 agosto 2022.
Nel caso concreto la rinuncia risulta regolare e accettata da tutte le controparti costituite, con conferma in udienza dell’adesione dell’I.N.P.S. Il giudice dichiara pertanto l’estinzione del processo. Nulla per le spese, in applicazione del comma 7 dell’art. 110 c.g.c., che esclude la pronuncia sul punto in caso di estinzione.
Nota della Redazione
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