Accesso alla dirigenza senza laurea e danno erariale da illegittimo inquadramento (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 122 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso del diploma di laurea costituisce requisito inderogabile per l’accesso alla qualifica dirigenziale anche negli enti locali. L’art. 28 d.lgs. n. 165/2001, pur riferito alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, enuncia un principio che l’art. 27 dello stesso decreto impone agli enti locali di recepire nei propri ordinamenti, non essendo concepibile una divaricazione qualitativa tra dirigenti statali e non statali. La delibera che consenta l’accesso alla dirigenza a soggetti privi di laurea è pertanto illegittima, così come la successiva procedura di mobilità che trasferisca il dipendente in altro ente con la medesima qualifica. L’attribuzione di un incarico dirigenziale a soggetto privo del titolo determina un danno erariale pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella spettante al funzionario, per violazione del sinallagma contrattuale. Gli amministratori che si limitino a conferire incarichi a un dirigente già inquadrato in forza di atti amministrativi definitivi e non impugnati non rispondono del danno diretto.
Il Fatto
La Procura regionale della Lombardia ha convenuto in giudizio gli amministratori e i segretari generali del Comune di Travagliato, insieme al responsabile del settore personale e ai vertici politici e dirigenziali del Comune di Brescia, contestando un danno erariale connesso all’attribuzione della qualifica dirigenziale a un dipendente in possesso del solo diploma di ragioniere.
La vicenda prende avvio da due delibere di Giunta del 2005, con cui il Comune di Travagliato approvava il regolamento di organizzazione degli uffici inserendo una norma transitoria che consentiva l’accesso alla dirigenza anche ai diplomati, e il relativo bando. Il dipendente, unico partecipante, risultava vincitore. Nel 2008 transitava per mobilità presso il Comune di Brescia, dove otteneva plurimi incarichi dirigenziali. La Procura ha quantificato il danno nelle differenze stipendiali e ha contestato un ulteriore pregiudizio da omessa denuncia e mancato esercizio dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitempo l’eccezione di prescrizione, rilevando che la domanda è stata circoscritta agli emolumenti corrisposti dal 01.05.2017 al marzo 2021. Il dies a quo decorre dalla data di ogni singolo pagamento, secondo consolidata giurisprudenza contabile, e l’invito a dedurre è stato notificato entro il quinquennio, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4 d.l. n. 18/2020.
Nel merito, il Collegio ritiene fondata la tesi attorea. L’art. 28 d.lgs. n. 165/2001 richiede la laurea per l’accesso alla dirigenza; l’art. 27 impone agli enti locali di adeguarsi ai principi ivi contenuti, richiamati anche dall’art. 111 d.lgs. n. 267/2000. Il titolo di studio integra un principio fondamentale che connota la figura del dirigente pubblico. Da qui l’illegittimità delle delibere del 2005 e della determina del 2008 che ha accolto la mobilità.
La responsabilità è ascritta in primo luogo al sindaco e agli assessori del Comune di Travagliato presenti e votanti, nonché al segretario generale. Questi ultimi, in particolare, hanno espresso parere di regolarità tecnica ex art. 49 d.lgs. n. 267/2000 e sono garanti della legalità dell’azione amministrativa ex art. 97 del medesimo testo unico, a prescindere da previsioni regolamentari. La colpa grave è ravvisata nella consapevole deroga a una normativa chiara, aggravata dalla transitorietà ed eccezionalità della norma, sospetta di essere ad personam.
Quanto al responsabile del personale del Comune di Brescia, la Corte conferma l’illegittimità dell’accoglimento della mobilità, ma riduce l’addebito a euro 10.000,00 ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., poiché il suo apporto si è esaurito nel trasferire un pregiudizio che altrimenti avrebbe gravato sull’ente di provenienza. Per gli altri convenuti del Comune di Brescia, sindaci e direttori generali, il Collegio esclude la responsabilità: il conferimento di incarichi a un dirigente già inquadrato in forza di atti consolidati e mai impugnati costituiva il male minore, non una condotta censurabile.
Infine, la Corte rigetta la tesi del danno da omessa denuncia. L’occultamento doloso deve consistere in una condotta separata rispetto all’illecito principale, e non può il medesimo comportamento essere insieme illecito gravemente colposo e occultamento doloso. La prescrizione di gran parte delle poste non è comunque riconducibile causalmente all’omissione, poiché la notizia era di pubblico dominio e già oggetto di segnalazioni. Gli incaricati vengono pertanto assolti, con spese legali a carico solidale dei due Comuni.
Nota della Redazione
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