Docenti a tempo pieno, obbligo di riversamento anche per libera professione incompatibile (Cons. Stato n. 10088 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 si applica anche all’ipotesi di esercizio di attività libero-professionale radicalmente incompatibile con il rapporto esclusivo di pubblico impiego a tempo pieno, e non soltanto agli incarichi in astratto autorizzabili ma non autorizzati. La nozione di « incarichi che non siano stati conferiti » è generica e comprende, a maiori, ogni attività retribuita non conferita dall’amministrazione di appartenenza. La disposizione non ha natura sanzionatoria, ma reale e compensativa, volta a destinare i compensi all’amministrazione in difetto di previa autorizzazione. Ne consegue che non opera il principio di stretta interpretazione delle norme sanzionatorie, e la questione di legittimità costituzionale proposta sul presupposto contrario è manifestamente infondata.
Il Fatto
Un professore ordinario di un ateneo milanese, titolare di rapporto a tempo pieno, ha svolto per anni attività assistenziale presso un istituto convenzionato e, parallelamente, libera professione in uno studio associato. A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, l’ateneo ha trasmesso gli esiti alla Corte dei Conti, che ha citato il docente per il pagamento di somme rilevanti, comprensive dei proventi dell’attività professionale da riversare ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.
Il docente ha adito il TAR Lombardia con due domande di accertamento: il diritto a percepire stipendio tabellare, indennità e compensi assistenziali, e l’accertamento negativo dell’obbligo di riversamento dei compensi libero-professionali. Dopo una prima declinatoria di giurisdizione, annullata in appello, la causa è stata riassunta e decisa nel merito con rigetto. Il docente ha proposto appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame. La tesi dell’appellante muove dalla distinzione tra « incarico » e « libera professione » e dalla natura sanzionatoria dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, da cui deriverebbe l’inammissibilità di ogni applicazione analogica o estensiva. L’attività libero-professionale, per abitualità, sistematicità e continuità, sarebbe estranea all’ambito della norma, e in quanto incompatibile per legge risulterebbe non autorizzabile e dunque sottratta al regime del riversamento.
La Sezione ribalta l’impostazione. La dizione letterale della norma, nel riferirsi anzitutto agli « incarichi che non siano stati conferiti », costituisce nozione generica che comprende ogni attività retribuita non conferita dall’amministrazione, anche privata. La stessa autorizzazione postuma non sana l’attività illegittimamente svolta, secondo il richiamo a Cass. sez. II n. 1623 del 2022 e a Cons. St. sez. VI n. 4590 del 2016. Irrilevante diviene perciò che l’attività eseguita fosse a priori autorizzabile o meno.
Il Collegio sottolinea le conseguenze aberranti della tesi opposta: il pubblico dipendente infedele potrebbe svolgere due attività lavorative per anni, trattenendo stipendio e proventi della seconda, in violazione dei principi di buon andamento (art. 97 Cost.) e di tendenziale esclusività della funzione pubblica (art. 98 Cost.), oltre che dell’eguaglianza sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.). L’obbligo di informare il datore di lavoro vale anche per le attività assolutamente incompatibili, integrando la mancata richiesta una condotta di occultamento del danno.
Quanto alla qualificazione, la Corte esclude la natura sanzionatoria della norma e la riconduce a misura reale e compensativa, richiamando Cons. St. sez. VII n. 451 del 2023 e applicando la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.. Cade così il presupposto della questione di legittimità costituzionale, correttamente dichiarata manifestamente infondata. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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