Con l’ordinanza n. 6965 del 23 marzo 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione ha esaminato la responsabilità di un amministratore non esecutivo di Banca Intermobiliare per violazioni dell’art. 21 TUF. Le contestazioni riguardavano finanziamenti concessi ai clienti per acquistare azioni della capogruppo Veneto Banca e la gestione di un rapporto ad alto rischio con un ente cliente operante in derivati.
Questione esaminata
La Consob aveva applicato all’amministratore una sanzione di 10.000 euro per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza. L’ispezione aveva rilevato che diversi clienti acquistavano azioni della capogruppo utilizzando finanziamenti o affidamenti concessi dalla banca e garantiti dalle stesse azioni, alle quali non veniva applicato alcuno scarto prudenziale. Secondo l’Autorità, tale meccanismo aveva incentivato l’acquisto dei titoli nell’interesse prevalente della capogruppo, alterando il processo decisionale dei clienti.
Una seconda parte della contestazione riguardava l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Il rapporto presentava investimenti finanziati, operatività in derivati non autorizzata dallo statuto dell’ente, una classificazione problematica della clientela e un’elevata discrezionalità operativa.
Il ricorrente invocava la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta nel 2015, contestava la propria responsabilità per essere stato assente dalla riunione consiliare decisiva e sosteneva di avere lasciato la carica prima del manifestarsi delle criticità. Chiedeva inoltre la riduzione della sanzione.
Principio affermato
Le sanzioni amministrative Consob diverse da quelle previste per la manipolazione del mercato dall’art. 187-ter TUF non hanno natura sostanzialmente penale. Non opera quindi il principio della retroattività della legge più favorevole e resta applicabile la disciplina vigente al momento dell’illecito.
Gli amministratori delle banche, anche non esecutivi, sono tenuti ad agire informati e a svolgere una funzione attiva di monitoraggio sulle scelte degli organi delegati. L’assenza volontaria da una riunione consiliare non esonera automaticamente dalla responsabilità connessa ai doveri di informazione, controllo e attivazione.
Una volta che la Consob abbia provato la condotta omissiva e le carenze procedurali o organizzative, grava sull’incolpato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, l’onere di dimostrare di avere agito senza colpa o che la condotta doverosa non fosse esigibile.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha anzitutto escluso l’applicabilità del favor rei. La sanzione per violazione degli artt. 21 e 190 TUF aveva natura amministrativa e non poteva essere equiparata a quella per manipolazione del mercato. Il regime più restrittivo di imputazione introdotto dall’art. 190-bis TUF non era quindi applicabile retroattivamente ai fatti anteriori.
La lettera di contestazione indicava analiticamente i fatti e le condotte attribuite agli amministratori, consentendo una difesa adeguata e interrompendo la prescrizione. Le censure processuali che non riportavano con precisione il contenuto degli atti o delle eccezioni formulate nel giudizio di merito sono state dichiarate inammissibili.
Sul merito, la Cassazione ha confermato che la struttura dei finanziamenti destinati all’acquisto delle azioni della capogruppo poneva un evidente conflitto con l’interesse dei clienti. L’assenza di scarto sulle azioni costituite in pegno e la sostituzione delle precedenti garanzie con i titoli Veneto Banca erano elementi capaci di favorire la sottoscrizione e di aumentare l’esposizione al rischio.
Il ricorrente non poteva invocare la propria assenza dalla seduta del consiglio di amministrazione del 22 giugno 2012. Il dovere di agire informato non si esaurisce nella partecipazione alla singola riunione e comprende il controllo sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. La Cassazione ha inoltre ritenuto non riesaminabile l’accertamento di merito secondo cui il consiglio conosceva già dal 2011 le anomalie del rapporto con l’Istituto Veneto ed era rimasto inattivo per anni.
Le contestazioni riguardanti la classificazione dell’ente e il momento di manifestazione dei segnali di allarme miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e non evidenziavano un autentico errore nell’interpretazione della legge. È stata quindi confermata la responsabilità dell’amministratore.
La Corte ha invece accolto il motivo relativo alla quantificazione della sanzione. La Corte d’appello aveva omesso di decidere sulla richiesta di riduzione, limitandosi a definirla non motivata. Il giudice era tenuto a pronunciarsi e a verificare la congruità dell’importo alla luce dei criteri normativi. La sentenza è stata pertanto cassata su questo solo punto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino.
Rilevanza pratica
La pronuncia è importante per le operazioni nelle quali una banca finanzia l’acquisto delle azioni proprie o della capogruppo. Il finanziamento, la garanzia costituita con gli stessi titoli e l’assenza di adeguati scarti prudenziali possono creare un incentivo distorto e trasferire sul cliente un rischio non coerente con il suo interesse.
Per gli amministratori non esecutivi, la decisione ribadisce che il dovere di vigilanza non può essere neutralizzato evitando una riunione o affidandosi alle strutture interne. Occorre chiedere informazioni, seguire gli indici di rischio, documentare le iniziative adottate e intervenire quando emergano anomalie.
Per la difesa nei procedimenti sanzionatori, la domanda di riduzione della sanzione deve essere specificamente formulata e il giudice deve comunque esaminarla, motivando sulla proporzionalità dell’importo. La responsabilità e la misura della sanzione sono profili distinti: la conferma dell’illecito non rende superfluo il controllo sulla corretta quantificazione.
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