Responsabilità del Comune per ritardo nell’agibilità e inerzia del danneggiato (Cons. Stato n. 1087 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’amministrazione per il ritardo nel rilascio del certificato di agibilità di un immobile convenzionato presuppone la prova del nesso eziologico tra l’inadempimento e il pregiudizio lamentato. Tale nesso non sussiste quando il danno deriva da una causa autonoma, come il mancato rilascio di altra autorizzazione a cui la proposta di acquisto era espressamente subordinata. Il danno evitabile con l’ordinaria diligenza non è risarcibile: l’art. 30, comma 3, c.p.a., pur non richiamando espressamente l’art. 1227, comma 2, c.c., ne recepisce il principio informatore, e l’omessa attivazione degli strumenti di tutela rileva ai fini dell’esclusione o riduzione del danno. Il giudice applica tale regola anche al danno della compensatio lucri cum damno, rilevando che i proventi della locazione avrebbero dovuto essere rivalutati come il prezzo di offerta.

Il Fatto

La società attuatrice di un piano esecutivo di interesse sovracomunale acquisiva il comparto immobiliare e completava gli interventi, con collaudo finale del 2014. Per il lotto 1A l’immobile presentava alcune difformità edilizie, poi sanate solo negli anni successivi. La società era nel frattempo entrata in crisi e aveva sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti imperniato sulla dismissione del patrimonio immobiliare.

Nel dicembre 2016 una società conduttrice di metà del capannone formulava una proposta irrevocabile di acquisto dell’intero immobile, subordinata a condizioni ulteriori.Nel novembre 2017 la proposta veniva ritirata; nel 2018 il contratto di locazione veniva risolto anticipatamente con atto transattivo. La società otteneva quindi dal TAR l’accertamento dell’inadempimento del Comune e, in esecuzione, il certificato di agibilità nel 2021. Il TAR Lombardia accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il Comune al pagamento di oltre 964.000 euro. Il Comune appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ammette in via preliminare la produzione di alcuni documenti depositati in appello dal Comune, in quanto non nella sua diretta disponibilità e rilevanti per la valutazione complessiva della fattispecie. Nel merito, accoglie l’appello e respinge integralmente il ricorso di primo grado.

Quanto alla mancata vendita, il Consiglio ritiene insussistente o comunque non adeguatamente comprovato il nesso eziologico tra il mancato rilascio del certificato e il pregiudizio. La proposta irrevocabile del 23 dicembre 2016 era subordinata a tre condizioni: assenza di gravami e ipoteche, verifica del piano di riorganizzazione e, soprattutto, rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività industriale insalubre di classe 1. L’art. 3 della convenzione urbanistica vietava tale insediamento e il lotto ricadeva anche nel territorio di un altro Comune. La società acquirente comunicava nel novembre 2017 di non essere più interessata “alla luce delle ultime notizie” con il secondo Comune. È quindi ragionevole ricondurre il fallimento delle trattative a tale causa autonoma, non alla carenza del certificato.

Il Collegio rileva poi il profilo dell’inerzia. Dal 2010 al 2018 la società non aveva intrapreso alcuna iniziativa, né stragiudiziale né giudiziale, per ottenere il certificato. La richiesta del 2010 non poteva essere evasa, mancando il collaudo; quella del 2017 era di altro soggetto e riferita ad altri lotti; la diffida del 2018 intervenne quando la proposta era già stata ritirata. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7960 del 03.10.2024, la Corte applica l’art. 30, comma 3, c.p.a. e l’art. 1227, comma 2, c.c.: l’impugnazione tempestiva avrebbe consentito di evitare i danni. Riconosce inoltre l’errore scusabile del Comune, non essendo il diniego palesemente contrario ai principi di imparzialità e buona fede.

Quanto alla risoluzione anticipata della locazione, la Corte esclude il nesso esclusivo. L’atto transattivo non richiama il certificato di agibilità; la diffida della conduttrice lamentava anche la mancanza della documentazione attestante la conformità edilizia e urbanistica. Gli abusi edilizi erano stati sanati solo nel 2022-2023, dopo la risoluzione, e la loro sanabilità è irrilevante. Assorbita ogni altra censura, le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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