Nessuna revocazione per contrasto con la sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia (Cons. Stato n. 126 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’eventuale violazione o erronea applicazione, da parte della sentenza nazionale, dei principi espressi dalla Corte di Giustizia con sentenza pregiudiziale resa nel medesimo giudizio integra un errore di diritto, non un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm. La sentenza pregiudiziale interpretativa non contiene alcun accertamento in concreto dei fatti di causa, riservato in via esclusiva al giudice del rinvio, e non costituisce giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.: non è pertanto esperibile la revocazione per contrasto di giudicati di cui all’art. 395, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di prevedere un rimedio revocatorio per il caso in cui il giudice di ultimo grado non si sia conformato all’interpretazione della Corte, restando esperibile la tutela risarcitoria per responsabilità dello Stato.

Il Fatto

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva accertato una pratica commerciale scorretta posta in essere da due società del gruppo automobilistico nella commercializzazione di veicoli diesel muniti di un impianto di manipolazione delle emissioni, irrogando una sanzione di cinque milioni di euro. Le società hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, senza successo, e poi appellato la decisione.

Nel giudizio di appello la Sezione ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, che con sentenza del 14 settembre 2023, in causa C-27/22, ha qualificato la sanzione come penale ai sensi dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali. All’esito, la Sezione ha respinto l’appello con sentenza n. 2791/2024, escludendo l’identità oggettiva dei fatti. Le società hanno quindi proposto revocazione, deducendo errore di fatto e contrasto con la sentenza pregiudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare i limiti del vizio revocatorio. L’errore di fatto consiste in una pura e semplice errata percezione del contenuto materiale degli atti, in un abbaglio dei sensi, e non può mai riguardare l’interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali, né investire un punto controverso sul quale il giudice abbia motivato.

Su questa base la Corte esclude che la mancata o scorretta applicazione dei principi della sentenza pregiudiziale possa integrare un errore di fatto. La sentenza della Corte di Giustizia chiarisce il significato della norma unionale e vincola il giudice del rinvio, ma non contiene l’accertamento dei fatti, che spetta in via esclusiva al giudice nazionale. L’eventuale difformità si risolve in un errore di diritto, come tale estraneo all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Quanto al contrasto di giudicati, il Collegio richiama la nozione di giudicato sostanziale elaborata dalla Cassazione e rileva che la pronuncia pregiudiziale, priva di statuizioni sul bene della vita, non è idonea a giustificare il rimedio. Il Collegio esamina poi la sentenza della Corte di Giustizia del 7 luglio 2022, in causa C-261/2021, che ha escluso l’obbligo degli Stati membri di prevedere la revocazione per il caso di mancato recepimento dell’interpretazione pregiudiziale, salva la responsabilità dello Stato per violazione del diritto unionale.

Il Collegio ritiene rispettato il principio di equivalenza, non essendo comparabili i rimedi di cui all’art. 391 quater cod. proc. civ. e all’art. 628 bis cod. proc. pen., che presuppongono un previo accertamento di contrasto da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel caso in esame, inoltre, il pregiudizio lamentato ha natura esclusivamente patrimoniale e può essere risarcito per equivalente. Le questioni di legittimità costituzionale sono pertanto dichiarate manifestamente infondate.

Nel merito, il Collegio conferma che il giudice del rinvio ha escluso l’identità dei fatti sulla base di un apprezzamento delle prove riservato al suo prudente convincimento: le censure investono la valutazione delle risultanze processuali, non un errore percettivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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