Perdita del grado per rimozione e proporzionalità della sanzione disciplinare militare (TAR Toscana n. 1908 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico del personale dell’Arma dei Carabinieri la scelta della sanzione costituisce espressione di ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesto travisamento, illogicità o irragionevolezza, che rivelino con immediatezza una chiara carenza di proporzionalità tra infrazione e sanzione. La motivazione della sanzione della perdita del grado per rimozione, pur necessaria, non richiede sempre il medesimo livello di dettaglio, potendo essere meno particolareggiata in presenza di condotte di elevata gravità. L’assoluzione penale fondata esclusivamente sulla mancanza del dolo specifico non elide né ridimensiona sul piano disciplinare la gravità dei comportamenti accertati. Il termine decadenziale per l’avvio del procedimento decorre dalla conoscenza integrale e legalmente certa della sentenza penale irrevocabile, non dalla mera conoscenza del dispositivo.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri dal 2005, era stato sottoposto a indagini penali per commercio di sostanze dopanti. Il Tribunale monocratico lo assolveva perché il fatto non costituisce reato, non ravvisando il dolo specifico di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti previsto dall’art. 586 bis cod. pen.; la Corte d’appello confermava l’assoluzione, divenuta irrevocabile nel 2022.

Nel 2024 l’Amministrazione avviava l’inchiesta formale e contestava l’addebito disciplinare. Seguiva la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi degli artt. 861, comma 1, lett. d), 865 e 867 del d.lgs. n. 66/2010, con cessazione dal servizio. Il ricorrente impugnava il provvedimento e gli atti presupposti, chiedendo anche la condanna al pagamento delle somme stipendiali e previdenziali non percepite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla nomina del dirigente firmatario: la registrazione del decreto di nomina presso la Corte dei Conti non incide sulla legittimità dell’atto, costituendone al più condizione di efficacia. Dagli atti la registrazione risulta comunque anteriore alla protocollazione del provvedimento sanzionatorio.

Quanto al dedotto tardivo avvio del procedimento, il TAR richiama l’Adunanza Plenaria n. 14 del 13 settembre 2022: ai fini degli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lgs. n. 66/2010, la conoscenza della sentenza penale deve essere integrale e legalmente certa. Nel caso concreto l’Amministrazione ha acquisito l’attestazione di irrevocabilità solo nel marzo 2024, per cui la contestazione dell’aprile 2024 è tempestiva.

Nel merito il Tribunale ricorda l’orientamento consolidato: la sanzione disciplinare è sindacabile solo per profili manifesti. Richiama Cons. Stato, sez. I, n. 6 del 2025, sez. IV, n. 2428 del 2021, sez. II, n. 1296 del 2020 e sez. IV, n. 5473 del 2018, oltre a Cons. Stato, sez. IV, n. 2107 del 2020, sulla sufficienza di una motivazione meno dettagliata a fronte di condotte di elevata gravità.

Il provvedimento indica in modo esauriente le condotte e la loro gravità, evidenziando la lesione dei principi di moralità e rettitudine e del rapporto fiduciario con l’Amministrazione. I fatti risultano accertati in sede penale: ingenti quantitativi di farmaci dopanti sequestrati e commercializzati. L’assoluzione è dipesa solo dal difetto del dolo specifico, circostanza che non ridimensiona la gravità disciplinare, specie per chi è preposto alla prevenzione e repressione dei reati. Irrilevante anche l’assenza di principi attivi nei farmaci, che denota semmai il tentativo di trarre in inganno i cessionari.

La relazione della Commissione di Disciplina, depositata in giudizio, non contiene elementi nuovi rispetto al provvedimento finale, né il ricorrente ha formulato motivi aggiunti. L’istruttoria è stata completa e il contraddittorio garantito. Il ricorso è quindi infondato e va respinto, con condanna alle spese liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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