Daspo fuori contesto: serve il collegamento con la manifestazione sportiva (TAR Toscana n. 2067 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a), legge n. 401/1989 presuppone che gli atti di violenza siano commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il collegamento tra la condotta e l’evento sportivo deve essere verificato nella duplice forma del nesso temporale o di quello eziologico. In assenza di una manifestazione sportiva cui riferire la condotta, mancano in radice i presupposti della misura. Le misure preventive e cautelari irrogate dall’autorità amministrativa, in assenza di accertamento giudiziario dei fatti e sulla base del criterio del più probabile che non, richiedono applicazione rigorosa e non tollerano letture estensive dei presupposti normativi. Non è sufficiente che l’amministrazione abbia omesso di valutare gli specifici presupposti del DASPO fuori contesto, quando il provvedimento si fonda palesemente sulla fattispecie ordinaria.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Toscana il provvedimento con cui la Questura di Firenze gli aveva applicato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio, tornei nazionali e internazionali, partite della nazionale, sul territorio nazionale e in quello degli altri Stati dell’Unione europea, per la durata di dieci anni.
La vicenda riguardava una cena in una pizzeria fiorentina; dopo la cena alcuni partecipanti si recavano a una fermata della tramvia, dove avvenivano tentativi di aggressione nei confronti di un gruppo di tifosi. Le persone identificate venivano deferite alla Procura della Repubblica per i reati di cui agli artt. 582 e 586 cod. pen., all’art. 5 legge n. 152/1975 e all’art. 4 legge n. 110/1975. Seguiva l’applicazione del DASPO. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, per l’assenza di contatti tra le fazioni e per l’estraneità dell’episodio al contesto delle manifestazioni sportive, oltre al difetto di istruttoria e motivazione e all’eccessiva durata della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure e le ritiene fondate. La norma invocata dall’amministrazione richiede che gli atti violenti siano stati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il dato normativo impone quindi un collegamento specifico tra la violenza e l’evento sportivo, che può essere temporale, quando la violenza occorre in occasione dell’evento, oppure eziologico, quando la violenza si determina in ragione dell’evento medesimo.
Nel caso concreto manca proprio la manifestazione sportiva cui riferirsi per valutare l’uno o l’altro nesso. A Firenze non era in svolgimento, nel giorno considerato, alcuna partita di calcio di serie A. Difetta dunque la riferibilità delle condotte a un evento sportivo, secondo l’indirizzo espresso dalla sentenza della Sezione del 29 marzo 2025, n. 568.
Il Tribunale svolge una considerazione di carattere generale. Le misure di stampo preventivo e cautelare applicate dall’autorità amministrativa, in assenza di accertamento dei fatti in sede giudiziaria e sulla base del principio del più probabile che non, devono essere oggetto di applicazione rigorosa. Esse richiedono la verifica della sussistenza dei presupposti normativi così come stabiliti dalla norma, senza che siano ammesse letture estensive degli stessi.
La carenza di una manifestazione sportiva di riferimento esclude quindi in radice la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della fattispecie ordinaria. Il Collegio rileva inoltre che l’amministrazione non ha inteso invocare né valutare i presupposti del DASPO fuori contesto, di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989, essendosi palesemente e incontrovertibilmente richiamata alla fattispecie ordinaria, della quale risultano carenti i presupposti.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese, in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata.
Nota della Redazione
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