Annullamento parziale e obbligo di rideterminazione complessiva della pena (Cass. pen. Sez. I n. 27529 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito di annullamento con rinvio limitato alla sussistenza di uno dei reati unificati dalla continuazione, il giudice del rinvio deve procedere alla complessiva rideterminazione della pena, non potendosi limitare alla mera sottrazione aritmetica della porzione corrispondente al reato caducato. L’annullamento relativo a uno dei reati posti in continuazione è astrattamente idoneo a incidere sulla gravità complessiva della condotta, anche ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’esclusione della recidiva. Ne consegue che la sentenza di rinvio, la quale ometta di determinare la pena per i reati residui, è censurabile in cassazione, con ulteriore rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
Il giudice per l’udienza preliminare aveva condannato l’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, per i reati contestati ai capi da a) a m) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, previa riqualificazione di talune imputazioni nella fattispecie di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 12 marzo 2024, aveva assolto l’imputato dal reato di cui al capo c) e rideterminato la pena per le residue imputazioni.
La Corte di cassazione, sezione V, con sentenza del 25 settembre 2024, aveva annullato la sentenza d’appello limitatamente al reato di cui all’art. 586 cod. pen., contestato al capo b), con rinvio alla Corte territoriale. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 29 gennaio 2026, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 586 cod. pen. perché il fatto non sussiste, senza però pronunciarsi sulla pena relativa ai reati residui. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Procuratore Generale rileva correttamente che l’imputato era stato condannato, all’esito del giudizio abbreviato, non solo per il delitto di cui all’art. 586 cod. pen., ma anche per il reato di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, contestato al capo a). Di tale imputazione non vi è alcun cenno nella sentenza emessa in sede di rinvio.
La Corte osserva che la sentenza di primo grado aveva riqualificato i reati di cui ai capi da c) a m) nella fattispecie di cui al comma V dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Tale riqualificazione conteneva un evidente errore materiale: al capo c) era contestato il delitto di omissione di soccorso, per il quale l’imputato era stato assolto in appello, e la stessa motivazione chiariva che la riqualificazione riguardava i capi da d) a m).
Dei fatti contestati ai capi da d) a m) non vi è più traccia nelle sentenze successive a quella di primo grado, verosimilmente perché si è ritenuto, erroneamente, che l’assoluzione per il capo c) avesse assorbito tutti gli altri capi. Tale omissione impone l’annullamento della sentenza impugnata ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte condivide l’orientamento di recente espresso da Sez. IV n. 81 del 30 ottobre 2025, secondo cui, a seguito di annullamento con rinvio limitato alla sussistenza di uno dei reati unificati dalla continuazione, il ritenuto assorbimento dei motivi afferenti al trattamento sanzionatorio non implica la conferma della pena in precedenza stabilita. Il giudice del rinvio deve procedere alla sua complessiva rideterminazione, poiché l’annullamento relativo a uno dei reati posti in continuazione non si traduce nella mera sottrazione aritmetica della porzione di pena corrispondente, essendo astrattamente idoneo a incidere sulla gravità complessiva della condotta, anche ai fini delle attenuanti generiche e dell’esclusione della recidiva.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova affinché proceda relativamente alla omessa determinazione della pena con riferimento ai reati di cui ai capi A-D-E-F-G-H-I-L-M.
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Nota della Redazione
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