Revoca licenza TULPS per fatto già sanzionato viola ne bis in idem (TAR Sicilia n. 3489 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca o il diniego di rinnovo di un’autorizzazione di polizia non possono fondarsi esclusivamente sul medesimo fatto storico già oggetto di un provvedimento sanzionatorio di sospensione adottato ex art. 10 TULPS e ritenuto legittimo dal giudice amministrativo. In mancanza di fatti diversi e di una stringente motivazione che evidenzi esigenze di tutela dell’ordine pubblico ulteriori rispetto a quelle già valutate, l’adozione del provvedimento più grave collide con la mancata precedente adozione della revoca, integrando violazione del ne bis in idem e del legittimo affidamento. Il giudizio amministrativo può prescindere dalle valutazioni del giudice penale, ma l’Amministrazione deve comunque esternare gli elementi che giustificano una tutela più avanzata.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, era autorizzato con licenza ex art. 47 TULPS alla minuta vendita di fuochi pirotecnici di IV e V categoria. Nel dicembre 2023 la Guardia di Finanza sequestrava materiale pirotecnico detenuto in luoghi ritenuti non idonei e non autorizzati, contestando violazioni dell’art. 47 TULPS e degli artt. 678 e 679 cod. pen. La Prefettura applicava la sospensione della licenza per sei mesi ex art. 10 TULPS; il ricorso avverso tale decreto era respinto con sentenza di questo Tribunale, che ne aveva confermato la proporzionalità.

A seguito dell’istanza di rinnovo, la Prefettura notificava il rigetto e la conseguente revoca, fondandoli sul medesimo episodio del 2023 e su un parere sfavorevole della Questura. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione del ne bis in idem, del legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo meritevole di positivo apprezzamento la prima doglianza. Il provvedimento impugnato, che rigetta il rinnovo e revoca la licenza, si fonda in effetti esclusivamente sul medesimo fatto storico del sequestro del 27.12.2023, già valutato e sanzionato dalla Prefettura con la sospensione semestrale anziché con la pur possibile revoca.

La decisione valorizza la sentenza n. 519/2025, con cui la stessa Sezione aveva ritenuto legittima la mera sospensione, riconoscendo la valutazione attenuata della condotta e l’insindacabilità del giudizio di proporzionalità e gradualità espresso dall’Amministrazione. A ciò si aggiunge il giudizio penale, ove il GIP ha applicato la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità dell’offesa.

Il Tribunale chiarisce che il giudizio amministrativo può prescindere dalle valutazioni del procedimento penale, ma, trattandosi di un giudizio sulla condotta, l’Amministrazione deve esternare elementi motivazionali idonei a giustificare una tutela più avanzata dell’ordine pubblico. Nella specie tale valutazione era già stata compiuta con un provvedimento che aveva aperto una parentesi sul titolo, senza impedirne la continuazione teorica dell’esercizio.

Il punto dirimente è che, in mancanza di fatti diversi e di una stringente motivazione, il diniego di rinnovo collide con la mancata precedente adozione della pur possibile revoca. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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