Recupero anticipo spese legali: atto dovuto senza autotutela né affidamento (Cons. Stato n. 3634 del 09.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero, da parte della pubblica amministrazione, delle somme corrisposte a titolo di anticipazione delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, ovvero dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975, costituisce ripetizione di indebito: si tratta di atto dovuto e vincolato, privo di valenza provvedimentale, che non lascia alla p.a. alcuna facultas agendi. Da ciò deriva che l’attività di recupero non è sottoposta ai termini del procedimento amministrativo né alle prescrizioni dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, ma solo alla prescrizione decennale decorrente dal fatto che fa sorgere il diritto alla ripetizione. Non è configurabile alcun legittimo affidamento in capo al dipendente quando l’atto di concessione faceva espressamente salva la ripetizione in caso di sentenza definitiva che accertasse la responsabilità. La riserva di ripetibilità opera all’esito complessivo del giudizio penale, non in relazione ai singoli gradi o fasi, e la condanna anche per uno solo dei reati ascritti integra il presupposto della rivalsa; l’obbligazione per la prestazione difensiva ha natura indivisibile e non è parcellizzabile per singoli fatti di reato.

Il Fatto

Un Funzionario di polizia, indagato per condotte risalenti al G8 di Genova del 2001, veniva assolto in primo grado. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 9 luglio 2009, gli concedeva a titolo di anticipo, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, la somma di € 82.620,00. In appello l’imputato veniva condannato per falso ideologico, assolto dal peculato e dichiarato il non doversi procedere per prescrizione per gli altri reati; la pronuncia era confermata dalla Cassazione.

Con nota del 15 novembre 2013 il Ministero chiedeva la restituzione della somma. Dopo un atto del 4 ottobre 2022, l’interessato proponeva ricorso al TAR Lazio, che lo respingeva. Il soccombente interponeva appello, deducendo vizi procedimentali, la violazione dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975, l’illegittimità del recupero integrale e l’esclusione di IVA e interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica in primo luogo la posizione giuridica dedotta in giudizio. A differenza della fase di attribuzione del rimborso, connotata da discrezionalità tecnica e da interesse legittimo, la pretesa azionata ha natura di diritto soggettivo di carattere patrimoniale: l’azione di annullamento è quindi qualificabile come azione di accertamento e non involge la legittimità dell’esercizio del potere pubblico. Il thema decidendum si riduce alla fondatezza della pretesa di non restituire, in tutto o in parte, l’anticipazione.

Su queste premesse la Sezione esclude che il recupero sia atto di autotutela. La ripetizione dell’indebito è doveroso esercizio di un potere vincolato e il suo mancato esperimento si configura come danno erariale. Ne consegue l’infondatezza dei vizi procedimentali e della lesione dell’affidamento: la relativa attività non è soggetta ad alcun termine, salvo quello di prescrizione decennale, né alle prescrizioni dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Il Collegio richiama sul punto il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, secondo cui la ripetizione non richiede la motivazione sull’interesse pubblico né la comparazione con l’interesse del debitore.

Quanto al legittimo affidamento, il Collegio ne riconosce il rango di principio, con richiami alla giurisprudenza amministrativa, costituzionale e sovranazionale. Nel caso concreto, tuttavia, difetta ogni base affidante: l’atto di concessione del 2009 faceva espressamente salva la ripetizione in caso di sentenza definitiva di responsabilità. L’amministrazione, inoltre, ha tenuto condotte inequivocamente dirette al recupero, con la richiesta successiva al giudicato penale, la nota informativa del 2018 e la riattivazione della procedura nel 2022.

Sul piano sostanziale, il Collegio conferma l’applicabilità dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 e ribadisce l’orientamento di Cons. Stato, sez. VI, n. 7864 del 2025. Entrambe le disposizioni richiamate dall’appellante sono accomunate dalla riserva di ripetibilità all’esito definitivo del procedimento penale. La condanna per falso ideologico, reato doloso, integra il presupposto della rivalsa anche ai sensi dell’art. 32 della legge n. 152 del 1975. La conclusione vale a maggior ragione perché alla prescrizione si è accompagnata la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

La Sezione esclude poi la parcellizzazione della difesa: l’attività difensiva è volta a contestare l’integrale tesi accusatoria e l’obbligazione verso il professionista ha natura indivisibile. Quanto all’IVA, la sua ripetizione non integra indebita locupletazione, essendo il professionista il soggetto passivo dell’imposta. Gli interessi, infine, sono dovuti ai sensi dell’art. 2033 c.c., decorrendo dalla domanda di restituzione, coincidente con la nota del 5 novembre 2013. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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