Revisione prezzi nella convenzione Consip senza decadenze per il contraente (TAR Puglia n. 637 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici di servizi ad esecuzione continuata o periodica, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 attribuisce all’affidatario un diritto alla revisione prezzi che è pieno e incondizionato. La clausola revisionale costituisce norma imperativa, non derogabile in via pattizia, e integra il contratto secondo il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c.; le previsioni difformi sono nulle. Il diritto non è subordinato a formalità, condizioni o termini di decadenza, né può essere escluso per il fatto che la richiesta sia formulata dopo la conclusione dell’esecuzione. Sulla relativa controversia sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando si controverta del quantum debeatur. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale e dalla scadenza del relativo pagamento.
Il Fatto
Una società affidataria di servizi di pulizia per istituti scolastici stipulava con Consip una convenzione e, tramite ordinativo principale di fornitura del 2013, eseguiva il servizio per un istituto scolastico che aveva aderito alla convenzione. Nel settembre 2023 la società presentava istanza di revisione prezzi per il periodo da settembre 2018, allegando due fatture emesse il 31 agosto 2023 con il conteggio della revisione.
L’istituto opponeva diniego con nota dell’ottobre 2023, sostenendo che la richiesta di aggiornamento ISTAT farebbe insorgere il diritto solo dal momento della domanda, senza efficacia retroattiva, che l’adeguamento andrebbe applicato annualmente previa formale comunicazione e che una pretesa avanzata dopo la conclusione del rapporto contrasterebbe con la buona fede ex art. 1375 c.c. e con le regole della contabilità pubblica. La società ricorreva quindi al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta l’eccezione di difetto di giurisdizione. La materia della revisione prezzi nei contratti pubblici rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, c.p.a., che richiama l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. Il Tribunale richiama la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, n. 5446/2019, che ha ritenuto restrittiva l’interpretazione opposta, e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3160 del 2019, che ha riconosciuto portata ampia e generale a tale giurisdizione, comprendendovi anche le questioni di quantificazione.
Il Collegio precisa però un limite: restano devolute al giudice ordinario le ipotesi in cui l’istanza di pagamento si configuri come mero adempimento di una previsione contrattuale puntualmente disciplinata nell’an e nel quantum, richiamando sul punto Cass. civ., SS.UU., n. 3935/2022 e n. 3160/2019. Nel caso concreto la società chiede l’accertamento del quantum debeatur, con conseguente competenza del giudice amministrativo.
Nel merito, la Corte esamina la legge di gara: l’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e l’art. 9.4 del Capitolato tecnico, che prevedono l’aggiornamento annuale del canone in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT FOI, con prima applicazione dopo dodici mesi dalla stipula e previa formale comunicazione del fornitore. Richiama poi l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, che impone la clausola di revisione periodica nei contratti di durata.
Da qui il principio centrale: il diritto all’adeguamento dei prezzi è riconosciuto all’affidatario a partire dal secondo anno di attività, senza alcun limite temporale e senza sottoposizione a condizioni o termini di decadenza. La norma ha carattere speciale e imperativo e si applica in via diretta anche in contrasto con disposizioni pattizie o della lex specialis di tenore difforme. La clausola revisionale opera per inserzione automatica, con nullità delle previsioni contrarie, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018 e dal C.G.A.R.S. n. 136/2018, secondo cui il diritto è pieno e incondizionato e non può essere subordinato a formalità e decadenze.
Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento del diritto alla revisione per il periodo settembre 2018-febbraio 2020. Quanto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, il Tribunale ne fissa la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, escludendo la diversa e più favorevole decorrenza invocata dalla ricorrente, poiché prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale non può trovare applicazione la disciplina sulle transazioni commerciali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1339 c.c. – Inserzione automatica di clausole
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 1419 c.c. – Nullità parziale