Carta docente, ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 369 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro, la perdurante inerzia dell’Amministrazione scolastica sull’esecuzione della condanna al riconoscimento del contributo per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente legittima la nomina del commissario ad acta. L’avvenuto pagamento delle sole spese legali, con distrazione in favore del procuratore antistatario, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo. L’esecuzione parziale, relativa a un capo autonomo, non esonera l’Amministrazione dall’ottemperanza integrale del residuo. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Civile – Controversie del Lavoro, con sentenza n. 82 del 26 marzo 2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa, per complessivi € 1.000,00, oltre interessi, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016. La sentenza era stata notificata il 4 aprile 2024 e non impugnata.

Trascorso inutilmente il termine per l’adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione ha corrisposto soltanto le spese legali, lasciando ineseguito il capo relativo al capitale e agli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la vicenda come tipica ipotesi di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., avviando l’esame dalla verifica dell’esistenza di un giudicato passato in cosa giudicata e della sua mancata esecuzione. La condanna del giudice del lavoro era definitiva e il relativo comando era rimasto privo di attuazione quanto al bonus annuale e agli interessi.

Il Tribunale ha distinto il capo concerne le spese processuali, già soddisfatto mediante la liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dal capo relativo al riconoscimento del contributo economico. Quanto al primo, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; quanto al secondo, ha accertato la persistenza dell’inadempimento. La circostanza che il rimborso delle spese fosse stato eseguito non è stata considerata sufficiente a escludere l’ingiustizia dell’inerzia sull’obbligazione principale.

Prima di attivare il rimedio sostitutivo, il TAR aveva concesso all’Amministrazione un termine di novanta giorni per l’esecuzione spontanea, disponendo il rinvio della decisione. Alla successiva camera di consiglio la difesa della ricorrente ha confermato l’incompletezza del pagamento, mentre quella erariale ha ammesso di aver solo sollecitato il Ministero, senza fornire elementi utili per una definizione bonaria.

Il Collegio ha quindi accolto l’istanza e nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio. Ha assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato. La scelta di affidare l’incarico a un dipendente della stessa struttura debitrice ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, in ragione della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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