Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Molise n. 389 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di somme. Ai fini dell’esecuzione non è più necessaria, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica della copia attestata conforme all’originale secondo la novellata versione dell’art. 475 cod. proc. civ. introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine ultimativo e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta destinato a operare in caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente titolare di supplenze negli anni scolastici 2020/21 e 2022/23, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del diritto al beneficio della c.d. carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di euro 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. La sentenza di prime cure ha recepito l’orientamento della Corte di Cassazione sull’estensione del beneficio ai docenti supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.

La sola ricorrente ha appellato la decisione, limitatamente al capo sulle spese: la Corte d’Appello di Campobasso ha accolto il gravame riconoscendo le spese di entrambi i gradi, con distrazione. Formatosi il giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado diversi da quello relativo alle spese, unico oggetto di appello; anche sulla pronuncia d’appello si è formato il giudicato, come risulta dall’attestazione della Corte d’Appello. Il ricorso è dunque ammissibile.

Quanto alle modalità di notifica del titolo, il TAR richiama le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: a decorrere dal 28 febbraio 2023 le sentenze e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, per valere come titolo esecutivo, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, senza più necessità di spedizione in forma esecutiva. Le modalità seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.

Nel merito, il collegio ritiene che il titolo azionato — sentenza del giudice ordinario del lavoro — rientri tra quelli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per l’adempimento dell’obbligo di conformazione al giudicato. La somma capitale richiesta corrisponde a quella indicata nella sentenza d’appello, che sul punto ha confermato la decisione di prime cure.

Il TAR ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non effettuati nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Nomina inoltre, fin d’ora, un commissario ad acta ratione muneris nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 450,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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