Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Molise n. 394 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze emesse dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, rientrando il relativo titolo nel novero di quelli azionabili davanti al giudice amministrativo. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato e nomina, per il caso di perdurante inadempimento, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 14/2025 del 21.01.2025 aveva accertato il diritto di una docente titolare di supplenze nell’anno scolastico 2023/2024 a conseguire il beneficio della c.d. carta del docente, condannando l’Amministrazione all’accredito della somma di € 500,00. Il giudice civile aveva fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione n. 29961/2023, che ha esteso il beneficio ai docenti supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno ovvero al 31 agosto dell’anno di riferimento.

Passata la sentenza in giudicato, come attestato dal Tribunale in data 4.06.2025, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza dell’Amministrazione protratta oltre il termine. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali hanno attestato l’ammissibilità del ricorso, dimostrando il passaggio in giudicato della sentenza mediante l’attestazione resa dal Tribunale di Larino il 4.06.2025. La sentenza era stata notificata in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione già il 21.01.2025.

Su questo punto il Collegio richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. Dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: la norma novellata richiede solo il rilascio della copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione adottate dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità vigenti.

Il Tribunale afferma poi che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. La somma di € 500,00 corrisponde a quella indicata nel titolo, con esclusione della parte relativa agli “interessi o rivalutazione”, richiamo contenuto nel ricorso che il Collegio qualifica come mero refuso: dalla lettura della sentenza emerge che il giudice civile ha condannato al pagamento dell’importo senza riconoscere gli accessori.

Il TAR ha quindi ordinato al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante ha nominato commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, chiamato ad attivarsi su istanza della ricorrente e a provvedere in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio, liquidate in € 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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