Condono edilizio in area vincolata e domanda di compatibilità paesaggistica (TAR Marche n. 405 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio disciplinato dal d.l. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, le condizioni di condonabilità devono ricorrere congiuntamente, sicché la verificata insussistenza di una sola di esse è sufficiente a escludere la sanatoria. Il diniego fondato sulla collocazione dell’opera in area di tutela integrale, assoggettata a vincoli paesaggistici e ambientali preclusivi di qualsiasi intervento, non richiede la previa acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata, non essendo necessaria alcuna valutazione tecnica quando il Comune applica ragioni di tipo giuridico. La pendenza della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 1, comma 37, legge n. 308/2004 non sospende l’iter del condono edilizio, poiché quella procedura rileva ai soli fini penali e la legge non prevede alcun raccordo tra i due procedimenti. Il diniego così motivato non presenta deficit argomentativi.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il provvedimento del 25 giugno 2008 con cui il Comune di Fano aveva respinto due domande di condono presentate ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003. Oggetto delle istanze erano la costruzione di una struttura in ferro destinata a sostenere un telo frangisole, l’installazione di un palo di illuminazione e la realizzazione di una recinzione. Il diniego si fondava sul contrasto con l’art. 2, lett. g), della legge regionale n. 23/2004, che esclude la sanatoria per le opere eseguite negli ambiti di tutela integrale.
I ricorrenti deducevano l’illegittimità del provvedimento sotto tre profili: mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata; difetto di motivazione in ordine ai concreti interessi ambientali tutelati; mancato raccordo tra la domanda di condono edilizio e l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata nel 2005. Nelle more del giudizio, alcuni soggetti subentravano a titolo particolare nella posizione degli originari ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo di natura formale. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, stante la specialità del procedimento di condono rispetto all’ordinario rilascio del permesso di costruire, manca una previsione che imponga la previa acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata. L’acquisizione è tutt’al più facoltativa, per casi incerti e complessi, e non è necessaria quando il Comune non deve operare una valutazione di tipo tecnico ma applica ragioni di tipo giuridico, come accade nel riscontro della tutela integrale. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 1757 del 18.03.2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 7857 del 10.12.2020.
Nessun deficit di motivazione è ravvisabile. Il diniego è sufficientemente argomentato con riferimento alla preclusione derivante dalla collocazione dell’area in zona di tutela integrale, soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali incompatibili con qualunque intervento. Il Collegio ricorda che per la condonabilità debbono ricorrere congiuntamente: opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; appartenenza alle tipologie di illecito di minore rilevanza; parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Le condizioni, dovendo sussistere cumulativamente, rendono sufficiente la mancanza di una sola a escludere la sanatoria.
L’opera ricade in un ambito assoggettato a vincolo paesaggistico, a tutela costiera con prescrizioni di tutela integrale e a area floristica. Verificata la natura ostativa dei vincoli, risulta irrilevante il richiamo all’istanza ex art. 1, comma 37, legge n. 308/2004. La legge non contempla alcuna causa di sospensione del procedimento di condono in attesa della definizione della domanda di compatibilità paesaggistica e l’assenza di raccordo tra le due procedure non presenta profili di irrazionalità.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica, di natura eccezionale e di stretta interpretazione, rileva esclusivamente sul piano della responsabilità penale, senza implicare l’ottenimento del condono edilizio se non ricorrono le specifiche condizioni richieste dalla legge. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 2843 del 28.06.2016 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 5251 del 27.06.2022. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura risalente del giudizio.
Nota della Redazione
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