Condono edilizio, ordine di demolizione e nullità: decadenza dell’accertamento (C.G.A.R.S. n. 424 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento della nullità del provvedimento amministrativo è soggetta al termine di decadenza di centottanta giorni previsto dall’art. 31, comma 4, c.p.a.; il termine riguarda la sola azione e non l’eccezione, che la parte resistente può sempre opporre e che il giudice può rilevare d’ufficio. Il difetto assoluto di attribuzione che rende nullo l’atto ex art. 21-septies legge n. 241/1990 ricorre solo quando manca in astratto la norma attributiva del potere o la pubblica amministrazione esercita un potere che nessuna norma le conferisce. La carenza in concreto dei presupposti di legge integra invece una mera causa di annullabilità, da far valere con l’impugnazione nel termine ordinario. La mancanza di causa, intesa come assenza dell’interesse pubblico perseguito, costituisce ordinaria ipotesi di eccesso di potere, salvo che l’atto realizzi un illecito.

Il Fatto

L’appellante agisce iure ereditatis su un lotto nel Comune di Carini, sul quale la madre e la zia avevano realizzato un edificio di civile abitazione di due piani. Nel 1985 era stata presentata istanza di sanatoria edilizia; il Comune l’aveva respinta nel 2011 e aveva poi emanato l’ordinanza di demolizione, seguita nel 2016 dall’atto di accertamento dell’inottemperanza.

Le originarie proprietarie avevano chiesto la revoca dei provvedimenti, senza ottenere riscontro, e avevano impugnato gli atti davanti al TAR Sicilia, che aveva respinto il ricorso e, quanto alla posizione dell’odierno appellante, aveva dichiarato l’irricevibilità per tardività della domanda relativa al diniego di condono e all’ordine di demolizione, l’inammissibilità delle censure sull’accertamento di inottemperanza e l’insussistenza di un obbligo di provvedere sull’istanza di riesame. Il Comune non si è costituito in nessuno dei due gradi.

La Motivazione della Corte

L’appellante sostiene che la domanda di nullità, non avendo carattere impugnatorio, non soggiaccia a decadenza e sia proponibile a prescindere dall’impugnazione dei singoli atti; assume inoltre che, essendo l’immobile edificato prima del 1967, nessuna norma attribuisse al Comune il potere di ordinare la demolizione.

Il Collegio richiama l’art. 31, comma 4, c.p.a. e qualifica l’azione di nullità come azione di accertamento, confermando l’operatività ipso iure del vizio ma ribadendo il termine decadenziale di centottanta giorni, riferito alla sola azione. Alla data del ricorso introduttivo il termine era abbondantemente decorso: la declaratoria di irricevibilità è corretta.

Nel merito il Collegio esclude la nullità. Il Comune ha esercitato il potere in difetto dei presupposti di legge: semmai l’atto è illegittimo e andava impugnato entro sessanta giorni. Il difetto assoluto di attribuzione presuppone la carenza in astratto del potere; la carenza in concreto è causa di annullabilità. Quanto alla mancanza di causa, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 2222 del 2023, si osserva che il vizio di nullità strutturale è confinato a casi estremi e che l’insussistenza dell’interesse pubblico costituisce eccesso di potere.

Sull’atto di accertamento dell’inottemperanza il Collegio condivide la natura non provvedimentale e l’inammissibilità delle censure. La doglianza sulla sanzione acquisitiva ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, sollevata per la prima volta in appello in violazione dell’art. 104, comma 1, c.p.a., è comunque infondata: l’appellante non era proprietario, essendo il bene già acquisito al patrimonio comunale prima dell’apertura della successione.

Infine, l’istanza di revoca non genera alcun obbligo di provvedere. L’autotutela è espressione di potere discrezionale e il privato può avanzare mere sollecitazioni, prive di valore cogente. L’appello è respinto, nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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