Perdita di chance e risarcimento equitativo da illegittimo conferimento di incarico dirigenziale (Cons. Stato n. 4367 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La perdita di chance risarcibile non è una speranza, ma una possibilità qualificata, la cui perdita va dimostrata con elementi oggettivi, seri e coerenti, anche per presunzioni. Chi invoca il ristoro deve allegare e provare la spettanza del bene della vita, e dunque l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile derivante dall’attività amministrativa illegittima. Accertata l’illegittimità del provvedimento, il danno nella forma provvedimentale rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, che conosce anche della domanda risarcitoria per connessione. Quanto alla quantificazione, la percentuale di chance è rimessa al prudente apprezzamento equitativo del giudice, non vincolato a rigide formule matematiche.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente regionale, agiva davanti al TAR Lazio per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente agli avvisi con cui la Regione aveva reperito professionalità esterne per incarichi di direzione di Aree e Uffici dirigenziali. L’illegittimità di quella azione era già stata accertata in un precedente giudizio, definito in appello dal Cons. Stato n. 4600 del 2020.

La ricorrente assumeva che, in assenza dell’errore istruttorio dell’amministrazione, avrebbe potuto ottenere la direzione delle strutture “Risorse Umane” e “Salute e integrazione socio sanitaria”, e quantificava il danno nella differenza retributiva rispetto al trattamento di direttore, oltre accessori. Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso e condannava la Regione. Quest’ultima proponeva appello per difetto di giurisdizione, insussistenza del nesso causale e quantificazione del danno; la dirigente proponeva appello incidentale sulla misura della liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Gli atti impugnati — avvisi e conferimenti di incarichi dirigenziali a soggetti esterni — costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa. Riconosciuta la giurisdizione sul merito, al giudice amministrativo spetta per connessione anche la tutela risarcitoria, ai sensi dell’art. 30, comma 5, Cod. proc. amm., che consente di domandare il ristoro nel giudizio di annullamento o entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

Quanto al nesso causale, la Corte richiama il principio per cui la chance risarcibile è possibilità qualificata e non mera potenzialità, e la prova può essere data anche per presunzioni. Il paradigma è l’art. 2043 Cod. civ.: è risarcibile non qualsiasi perdita economica, ma solo quella ingiusta. Da qui l’onere di dimostrare la spettanza del bene della vita, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, V, n. 4866 del 2025 e Cons. Stato, VII, n. 1009 del 2026.

Nel caso concreto la prova presuntiva è ritenuta raggiunta. Per la direzione “Salute e integrazione socio sanitaria”, l’erronea attribuzione di un giudizio di insufficienza sull’esperienza dirigenziale avrebbe reso la ricorrente l’unica candidata con quattro valutazioni positive su quattro. Per la direzione “Risorse Umane”, la documentazione dimostra una specifica anzianità superiore a quella dei colleghi che avevano conseguito la sufficienza sugli stessi parametri. Il confronto con gli altri candidati, osserva la Corte, rileva solo rispetto a chi aveva un numero di valutazioni almeno pari.

Il terzo motivo è respinto. La percentuale di chance esprime il grado di probabilità di conseguire il risultato e va determinata in via equitativa: il giudice amministrativo non è vincolato a strette proporzioni aritmetiche. La misura di 1/20 non è abnorme né incoerente. Respinto anche l’appello incidentale: le allegazioni provano la chance, ma non un diritto soggettivo certo alla promozione, tale da prevalere sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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