Danno non patrimoniale da insufficiente sostegno scolastico: onere di allegazione e prova (C.G.A.R.S. n. 400 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale da tardiva o insufficiente assegnazione dell’insegnante di sostegno al minore disabile non è in re ipsa. Esso costituisce danno-conseguenza e postula la prova, anche per presunzioni, del nocumento alla sfera a-reddituale del minore, ossia del pregiudizio al processo di socializzazione e di sviluppo della personalità causalmente riconducibile all’illegittimo esercizio della funzione amministrativa. Non è sufficiente l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento, né il ricorso al metodo acquisitivo. Il requisito dell’ingiustizia del danno, declinato secondo l’art. 7, comma 4, cod. proc. amm., impone la lesione di un bene della vita e la dimostrazione degli elementi costitutivi dell’illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2697 c.c. Assume rilievo, sul piano causale, la condotta del danneggiato che abbia omesso di attivare tempestivamente i rimedi di tutela specifica ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il genitore di un minore con disabilità, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, impugnava davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui il dirigente scolastico aveva assegnato al figlio un insegnante di sostegno per 12,30 ore settimanali, ritenendole insufficienti. Chiedeva altresì il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore per la mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore.

Il TAR accoglieva l’istanza cautelare e l’Amministrazione ottemperava. Con sentenza n. 966/2022 il TAR dichiarava l’improcedibilità della domanda di annullamento e rigettava quella risarcitoria, compensando le spese. L’appellante contestava solo il capo relativo al risarcimento; il C.G.A.R.S. era investito dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto il giudicato interno parziale. La mancata impugnazione del capo di improcedibilità e di quello sulla giurisdizione preclude ogni riesame: ai sensi dell’art. 9 cod. proc. amm., il difetto di giurisdizione in appello è rilevabile solo se dedotto con specifico motivo, non essendo stata proposta impugnazione incidentale dall’Amministrazione.

Nel merito, il Consiglio ricostruisce la natura della responsabilità da illegittimo esercizio della funzione pubblica, richiamando l’Ad. Plen. n. 7/2021: si tratta di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., non configurabile un rapporto obbligatorio nell’ambito del procedimento. Centrale è l’ingiustizia del danno, che richiede la lesione del bene della vita e la prova del pregiudizio. Il danno non patrimoniale segue la disciplina dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 2056 c.c. e non si presume: alla luce di Cass. Sez. Un. n. 26972/2008, è risarcibile nei casi previsti dalla legge o per lesione grave di diritti inviolabili, con onere di allegazione e prova a carico del danneggiato.

Passando al caso concreto, il nocumento lamentato è qualificato come danno morale ed esistenziale da perdita di chances di miglioramento nell’istruzione e nell’integrazione. Il Collegio richiama la Cons. Stato, Sez. IV, n. 5143/2015: il danno esistenziale consiste in un peggioramento delle condizioni di vita, distinto dai meri disagi, e va specificamente allegato e provato.

La prova è però mancata. Non risulta dimostrato l’andamento del processo di sviluppo della personalità del minore prima e dopo l’assegnazione delle ore, né un raffronto comparativo tra le due situazioni. Lo scopo dell’insegnante di sostegno dipende da molteplici fattori: offerta formativa, ambiente familiare, capacità recettive del minore. La documentazione non consente di isolare l’incidenza causale dell’attività amministrativa.

Assume rilievo dirimente la condotta dell’appellante. A fronte di un’assegnazione protrattasi sino al 7 marzo 2017, l’iniziativa giudiziaria è stata intrapresa con grave e ingiustificato ritardo rispetto alle esigenze del minore, con incidenza sul nesso causale ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2056 c.c.

Tutte le 176 sentenze sull'art. 2056 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *