Segreto tecnico non dimostrato: offerta tecnica e atti di verifica accessibili (Cons. Stato n. 4428 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo generico al know how aziendale e la titolarità di un brevetto industriale non sono sufficienti a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso del concorrente. La stazione appaltante deve verificare specificamente e motivatamente la sussistenza di segreti tecnici o commerciali e oscurare solo le informazioni per le quali tale esigenza sia dimostrata. La presenza di un brevetto non configura il segreto, ma lo esclude, perché l’invenzione brevettata è descritta in modo chiaro e i fascicoli sono consultabili. Anche ove il segreto sia accertato, resta fermo il bilanciamento con il diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale, oggetto di analitica motivazione previo contraddittorio.
Il Fatto
La controversia riguarda una procedura di gara indetta da AREACOM per l’affidamento del servizio di pulizia in favore di una ASL, con riferimento a un lotto aggiudicato alla società PFE s.p.a. a seguito dello scorrimento della graduatoria. La società Team Service, collocata in quarta posizione, presentava istanza di accesso agli atti di gara e, a fronte del differimento del termine, proponeva ricorso chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e la condanna all’ostensione della documentazione.
Dopo l’accesso concesso tramite piattaforma, la ricorrente rilevava che l’offerta tecnica della controinteressata era resa disponibile solo in forma oscurata e che mancavano gli atti del sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Proponeva quindi motivi aggiunti qualificati come istanza incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Il TAR, con ordinanza n. 54/2026, respingeva l’istanza: riteneva prevalente l’esigenza di non divulgare aspetti coperti da segreto industriale e sufficiente, quanto all’anomalia, il verbale unico di verifica. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 53, d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis, che al comma 5, lett. a), esclude dall’accesso le informazioni fornite nell’offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Il comma 6 consente comunque l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento.
Il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non basta a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso (Cons. Stato, Sez. III, n. 9515 del 2025). Anche in presenza di segreti occorre un attento bilanciamento tra riservatezza e tutela giurisdizionale. In ogni caso l’offerta non può essere sottratta nella sua totalità sulla base di una dichiarazione generica: la stazione appaltante deve verificare specificamente, oscurando solo le informazioni per cui sia dimostrata l’esigenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 1437 del 2021).
Nel caso concreto la stazione appaltante non ha giustificato la mancata ostensione con veri e propri segreti: si è limitata a mettere a disposizione l’offerta tecnica oscurata dalla stessa controinteressata, senza alcuna autonoma valutazione. Il Collegio rileva inoltre che l’esistenza di un brevetto d’invenzione industriale non implica, ma anzi esclude, la configurabilità del segreto, poiché ai fini della concessione l’invenzione deve essere descritta in modo chiaro e completo (art. 51, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005) e i fascicoli sono liberamente consultabili (art. 186, d.lgs. n. 30 del 2005).
Neppure i generici riferimenti alla declinazione applicativa, organizzativa e operativa del metodo brevettato nella specifica commessa integrano un segreto tutelato, anche perché l’utilizzo del metodo è comunque precluso agli altri operatori. Non è dunque dimostrata la sussistenza di segreti, con la conseguenza che l’Amministrazione deve permettere l’accesso sia all’offerta tecnica sia agli atti del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
Resta ferma la possibilità, per l’Amministrazione, di individuare, sulla base di motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, singoli elementi qualificabili come segreti ai sensi dell’art. 53. Ove tali segreti fossero realmente accertati, dovrà procedere al bilanciamento di cui al comma 6 e fornire analitica motivazione, previa attivazione del contraddittorio. L’appello è pertanto accolto, con condanna di AREACOM e PFE s.p.a. alle spese.
Nota della Redazione
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