Sostituzione polizza RCA e responsabilità dell’intermediario: onere della prova del danno (Arbitro Assicurativo n. 807 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’attività di distribuzione assicurativa rientrano nella cognizione dell’Arbitro assicurativo anche quando abbiano ad oggetto l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni private, comprese le condotte tenute dall’intermediario nella fase di esecuzione del contratto. L’art. 8, comma 3, del Decreto non impone l’identità dell’importo della pretesa risarcitoria tra reclamo e ricorso, essendo sufficiente che il danno sia rappresentato come conseguenza immediata e diretta del comportamento già evidenziato in sede di reclamo. La responsabilità contrattuale dell’intermediario per omessa assistenza è astrattamente configurabile, ma nel giudizio risarcitorio il ricorrente deve provare sia l’an sia il quantum del danno. In difetto di tale prova è preclusa anche la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ..

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una polizza R.C. Auto stipulata con l’impresa convenuta, avviava tramite l’intermediario la procedura per trasferire la polizza su un nuovo ciclomotore, mantenendo la targa personale a seguito della rottamazione del veicolo precedente. Secondo la prospettazione, il portale web non consentiva l’aggiornamento dei dati e l’ottenimento del nuovo preventivo, e l’intermediario non forniva l’assistenza richiesta con molteplici solleciti. La polizza veniva quindi disdettata anziché aggiornata.

Esperita senza successo la fase del reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo il risarcimento dei danni per euro 10.000,00, lamentando la sproporzione tra il premio originario e i preventivi successivi. Entrambi i convenuti eccepivano l’inammissibilità del ricorso per difformità rispetto al reclamo e per assenza di un contratto concluso; nel merito, contestavano la configurabilità del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 8, comma 3, del Decreto, che impone la corrispondenza dell’oggetto tra reclamo e ricorso e consente la richiesta risarcitoria purché il danno sia rappresentato come conseguenza immediata e diretta della condotta evidenziata nel reclamo. L’eccezione è rigettata: nei diversi reclami erano già esposte tutte le questioni poi riproposte, compresa la domanda risarcitoria, ancorché di importo diverso.

Analoga sorte subisce l’eccezione sollevata dall’intermediario ai sensi dell’art. 3 del Decreto, secondo cui la controversia non avrebbe ad oggetto un contratto di assicurazione, per non essersi mai perfezionato il nuovo rapporto. Il Collegio richiama l’art. 3, comma 1, del Decreto, che devolve all’Arbitro anche le controversie aventi ad oggetto l’inosservanza delle regole di comportamento inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa, e la definizione di distribuzione assicurativa contenuta nell’art. 106, comma 1, CAP, che include la collaborazione, segnatamente in caso di sinistri, alla gestione ed esecuzione dei contratti.

Nel caso concreto l’intermediario, qualificabile sul piano descrittivo come MGA, era intervenuto sia nella fase di distribuzione, tramite la propria piattaforma informatica, sia nella fase di gestione/esecuzione del contratto per conto dell’impresa. Le doglianze investono proprio la condotta tenuta in tale fase, con particolare riguardo all’omessa o erronea assistenza nella procedura di sostituzione della polizza RCA. L’eccezione è quindi rigettata.

Nel merito, il Collegio ritiene astrattamente configurabile una responsabilità contrattuale dell’intermediario per violazione degli obblighi di correttezza, professionalità e trasparenza, rilevando che i convenuti nulla hanno opposto sulla specifica gestione dei contatti e delle richieste di assistenza. Ciò nondimeno, la domanda è respinta: i preventivi contestati non risultano accettati; gli ulteriori preventivi reperiti sul mercato non sono allegati; la nuova polizza stipulata con altra compagnia non è prodotta, né è indicato l’esatto premio corrisposto, ciò che impedisce di verificare l’entità del premio, le garanzie accessorie e la formula di guida.

Il Collegio ribadisce che nel giudizio risarcitorio grava sul ricorrente l’onere della prova dell’an e del quantum. Mancando la prova dell’esistenza stessa del danno, resta preclusa anche la liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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