Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nell’esecuzione (TAR Marche n. 469 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede con ogni atto necessario, anche di carattere contabile e organizzativo. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, che non opponga ragioni contrarie all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. si giustifica quando la nomina del commissario assolva funzione acceleratoria e non emergano motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro del Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Notificata la sentenza e formatosi il giudicato per mancata impugnazione, il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo e ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta dunque integrata.

Nel merito, il Tribunale ha accertato il difetto di esecuzione del titolo giudiziale e ha ritenuto il ricorso fondato. La P.A., costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il giudice amministrativo ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte, e ha assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Il Tribunale ha invece rigettato la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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