Ottemperanza e atto sfavorevole: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (C.G.A.R.S. n. 475 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza le determinazioni amministrative adottate durante la pendenza del processo danno luogo a cessazione della materia del contendere solo quando realizzano pienamente l’interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Se invece esse regolamentano in modo inoppugnabile il rapporto giuridico oggetto del contendere in senso ostativo o non pienamente satisfattivo, determinano l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’improcedibilità presuppone una sopravvenienza che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia, per avere fatto venir meno ogni residua utilità, anche solo strumentale o morale. L’adozione del provvedimento dovuto in esecuzione del giudicato, sebbene di contenuto sfavorevole, esaurisce l’effetto conformativo e integra gli estremi dell’art. 35 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente agiva ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il C.G.A.R.S., accogliendo l’appello avverso la pronuncia del TAR Sicilia, aveva annullato il diniego opposto alla sua istanza di valutazione del periodo di sperimentazione del servizio di rimorchio. Da quel giudicato derivava l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere motivatamente sull’istanza, al fine di ripristinare un regime ordinario o di indicare le ulteriori necessità di approfondimento.
Nel corso del giudizio di ottemperanza la Capitaneria di Porto adottava un provvedimento con cui, in esecuzione della sentenza, rigettava nuovamente l’istanza. La società controinteressata eccepiva quindi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la distinzione tra cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La prima ricorre quando l’atto sopravvenuto soddisfa in via amministrativa il bene della vita atteso. La seconda opera quando l’atto regola il rapporto in senso ostativo o comunque non pienamente satisfattivo, rendendo impossibile il conseguimento dell’utilità ambito.
Il fondamento è nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, non preordinata alla generale legittimità dell’operato amministrativo ma alla tutela della posizione giuridica del ricorrente, correlata al bene della vita coinvolto nell’esercizio del potere. La pronuncia è utile solo se consente di impedire la sottrazione o di garantire l’acquisizione, anche in termini di chance, di utilità giuridicamente rilevanti.
Il Collegio richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. II, 29 gennaio 2020, n. 742: l’improcedibilità richiede una sopravvenienza tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno qualsiasi residua utilità, anche strumentale o morale.
Nel caso concreto, l’effetto conformativo del giudicato imponeva all’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza. La Capitaneria vi ha dato esecuzione con il provvedimento assunto al prot. n. 181 del 2 gennaio 2025, che ha nuovamente rigettato l’istanza, avverso il quale la ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Sicilia. Il giudicato risulta quindi ottemperato, sebbene con decisione sfavorevole agli interessi sostanziali.
Il ricorso per ottemperanza è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35 cod. proc. amm.. Le spese sono integralmente compensate, in ragione della peculiare complessità del procedimento e delle valutazioni tecnico-discrezionali sottese.
Nota della Redazione
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