Sei scatti biennali computabili nella base di calcolo del T.F.S. del militare (TAR Puglia n. 481 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, non esaurisce la propria efficacia nella determinazione della base pensionabile. Una volta che l’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010 richiama espressamente gli aumenti periodici de quibus anche ai fini del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, il beneficio va computato nella base di calcolo del T.F.S. del personale militare collocato in quiescenza su domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale impone di non separare la sorte dei sei scatti nella pensione da quella nel trattamento di fine servizio. Il mancato riconoscimento da parte dell’ente previdenziale contrasta con l’interpretazione consolidata delle norme e con l’orientamento univoco della giurisprudenza amministrativa.

Il Fatto

I ricorrenti, già dipendenti del Ministero della Difesa con qualifica e funzioni di carabiniere, erano cessati dal servizio a domanda avendo compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio. Nel calcolo del trattamento di fine servizio l’I.N.P.S. aveva omesso di computare i sei scatti biennali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987.

Con atto di diffida i ricorrenti chiedevano la riliquidazione del trattamento e il pagamento delle somme non riconosciute, con decorrenza dal transito in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Rimasta la diffida senza esito, proponevano ricorso al TAR Puglia, Sede di Bari, invocando l’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e l’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010. L’I.N.P.S. si costituiva contestando analiticamente la domanda. All’udienza del 12 marzo 2025 la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dal comma 1 dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, che attribuisce al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio percepito. Il comma 2 estende il diritto al personale collocato in quiescenza su domanda, con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997 ha poi previsto l’attribuzione degli aumenti periodici anche al personale cessato su richiesta, previo versamento della contribuzione residua.

Il passaggio decisivo riguarda l’ambito di applicazione del beneficio. Il legislatore lo ha espressamente riconosciuto ai fini della base pensionabile, ma nulla ha specificato per il trattamento di fine servizio. La lacuna è colmata dall’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010, che ai primi due commi considera gli aumenti periodici de quibus ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, mentre il comma 3 conferma l’estensione a chi ha chiesto il collocamento in quiescenza a domanda con i richiamati requisiti.

Su questa fattispecie il TAR rileva un orientamento giurisprudenziale consolidato e favorevole. Richiama il Consiglio di Stato, sentenza n. 1231/2019, che ha ribadito come la normativa vigente non preveda alcuna esclusione, e le più recenti pronunce della Sezione II n. 2833/2023 e n. 2986/2023, che hanno accolto le richieste di ricalcolo del T.F.S. avanzate da carabinieri in congedo. Analogo indirizzo è attribuito a plurimi Tribunali amministrativi regionali, tra cui TAR Friuli Venezia Giulia n. 124/2021, TAR Lombardia n. 1184/2021, TAR Lazio n. 9011/2022, TAR Catania n. 1568/2022 e TAR Palermo n. 416/2025.

Il Collegio dichiara di non ravvisare motivi per discostarsi da tale impostazione. La costante esegesi delle disposizioni convince che il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, debba applicarsi anche al trattamento di fine servizio, in coerenza con il principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. Il mancato riconoscimento opposto dall’I.N.P.S. risulta perciò in contrasto con l’interpretazione consolidata e con l’orientamento univoco ricordato, mentre la pretesa dei ricorrenti è pienamente legittima. Il ricorso è dunque accolto. In ragione del rapporto di servizio già intercorso e della specificità della fattispecie, il Tribunale dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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