La risalenza dei precedenti non esonera la Questura dall’istruttoria attuale sull’affidabilità (TAR Sicilia n. 488 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza, il giudizio dell’Autorità competente può fondarsi anche su fatti isolati e su vicende personali prive di rilevanza penale, e l’Amministrazione può valutare i fatti di reato nella loro oggettività storica prescindendo dagli esiti del procedimento penale, anche quando questo si sia concluso con estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Tuttavia, la prognosi di affidabilità deve essere formulata in termini di attualità: la Questura è tenuta a una istruttoria congrua e a dare conto in motivazione della condotta tenuta dall’interessato nel lungo periodo successivo ai fatti risalenti. Il diniego è illegittimo quando richiama in modo meramente assertivo i rapporti familiari con soggetti gravati da pregiudizi, senza precisare in quali concreti termini essi incidano sull’esercizio dell’attività, e quando si limita a evocare una segnalazione senza alcun approfondimento argomentativo o supporto documentale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande, chiedeva al Questore il rilascio della licenza permanente di pubblica sicurezza per tenere trattenimenti danzanti nel proprio locale, ai sensi dell’art. 68 R.D. n. 773/1931. La Commissione comunale di vigilanza aveva espresso parere favorevole.
Dopo due comunicazioni dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e due memorie difensive, il Questore rigettava l’istanza. Il diniego valorizzava una sentenza di proscioglimento per prescrizione risalente a oltre quindici anni prima, i pregiudizi del padre e dello zio del richiedente, una segnalazione per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e un precedente decreto di cessazione dell’attività. Il ricorrente impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento e la condanna al rilascio del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’art. 68 T.U.L.P.S., rilevando che la licenza di somministrazione non abilita di per sé all’organizzazione di serate danzanti, stante il maggiore afflusso di pubblico e i connessi profili di sicurezza e igiene. Richiama sul punto T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 390 dell’8 maggio 2024.
Il primo motivo è respinto. Nelle autorizzazioni di pubblica sicurezza il giudizio dell’Amministrazione può basarsi anche su situazioni non ascrivibili a buona condotta e su fatti isolati ma significativi, e l’Autorità può valutare i reati nella loro oggettività storica prescindendo dagli esiti processuali, a maggior ragione se si tratta di estinzione per prescrizione. La sentenza penale richiamata escludeva peraltro l’evidenza della prova dell’innocenza degli imputati.
Il secondo e il terzo motivo sono invece accolti. Quanto alle condotte direttamente ascritte al ricorrente — una segnalazione del 2007 e una notizia di reato del 2008 — il Collegio riconosce la pregnanza degli episodi, ma ritiene che la loro risalenza nel tempo imponesse una valutazione complessiva della personalità del richiedente, comprensiva del percorso di vita successivo. La prognosi concreta non può dirsi adeguata se la motivazione appare avulsa dalla realtà attuale e condizionata da fatti di un passato lontano.
Sul contesto familiare, il TAR osserva che dal provvedimento non emergono né recenti contatti lavorativi con i congiunti né le ragioni per cui tali rapporti dovrebbero compromettere l’affidabilità del richiedente. Occorreva approfondire, in chiave di attualità, l’esistenza di convivenza, assidue frequentazioni o situazioni di cointeressenza economica idonee a fondare il giudizio prognostico sfavorevole. Quanto alla segnalazione per apertura abusiva di luoghi di spettacolo, la censura ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non è fondata, essendo la ragione ostativa evocata nella nota procedimentale; il provvedimento resta però carente sul piano motivazionale e privo di supporto documentale.
Il ricorso è pertanto accolto quanto alla domanda demolitoria, con annullamento del decreto e delle note endoprocedimentali assorbite. Il TAR afferma l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi rispettando l’effetto conformativo. È respinta l’azione di condanna ex art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non risultando integrata l’ipotesi dell’attività vincolata di cui all’art. 31, comma 3, del medesimo codice. Spese compensate.
Nota della Redazione
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