Accesso difensivo e incarichi dirigenziali sanitari, interesse astratto e trasparenza (TAR Lombardia n. 506 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso difensivo la valutazione dell’esigenza difensiva prospettata dall’istante e della pertinenza del documento rispetto a tale esigenza va effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento sulla legittimazione e sulla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante. Il sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non si estende alla decisività del documento nell’eventuale giudizio instaurato. Il diniego di accesso è illegittimo quando la motivazione esula dalle esigenze tipizzate di salvaguardia degli interessi indicati dall’art. 24, comma 2, l. n. 241/1990. La circostanza che i documenti richiesti formino oggetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza rende altresì illogico il diniego.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente medico responsabile di struttura complessa presso l’A.S.S.T. di Cremona, ha ricoperto dal 2017 al 2021 l’incarico di Direttore di Dipartimento. Dopo la nomina dei nuovi Direttori dipartimentali, l’Amministrazione non le ha rinnovato l’incarico né le ha attribuito un incarico equivalente.

Con istanza del 20 ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto l’accesso a diciannove documenti, dichiarando di voler valutare la correttezza dell’operato aziendale in vista della tutela dei propri interessi. L’A.S.S.T. ha consentito l’accesso solo a sei documenti e ha negato il resto, ritenendo l’istanza non sufficientemente motivata quanto al nesso di strumentalità e affermando l’estraneità della documentazione relativa alle procedure di nomina dei direttori di struttura complessa, estranee agli incarichi di direzione di dipartimento, di natura fiduciaria. La ricorrente ha impugnato il diniego parziale chiedendo la condanna all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce anzitutto l’interesse qualificato della ricorrente, poiché la conoscenza dei documenti è funzionale alla tutela dei propri interessi in relazione al mancato rinnovo dell’incarico cessato nell’agosto 2021, sia nella prospettiva risarcitoria sia ai fini dell’eventuale conferimento di un nuovo incarico.

Tale interesse prescinde dalla fondatezza nel merito delle ragioni da curare. Richiamando Cons. Stato sez. IV n. 1450 del 2022 e TAR Brescia sez. I n. 543 del 2018, il Tribunale ribadisce che, nel caso di accesso difensivo, la valutazione sull’esigenza difensiva e sulla pertinenza del documento si compie in astratto, senza apprezzare la fondatezza o l’ammissibilità della domanda che l’interessato potrebbe proporre.

Quanto al perimetro del sindacato, il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021: il giudizio sull’accesso non concerne la decisività del documento nell’eventuale giudizio, apprezzamento riservato al giudice investito della questione.

Ne deriva il rigetto dell’eccezione dell’A.S.S.T., secondo cui l’interesse sarebbe escluso dalla natura fiduciaria dell’incarico di direttore di dipartimento e dalla sua durata triennale rinnovabile: si tratta di profili di merito che esulano dal giudizio di accesso. Il diniego è comunque illegittimo perché la motivazione esula dalle esigenze tipizzate dell’art. 24, comma 2, l. n. 241/1990.

Nel merito la domanda è accolta. Il Tribunale ritiene verosimile che la documentazione, riferendosi a incarichi dirigenziali, formi oggetto degli obblighi di pubblicità del d.lgs. n. 33/2013, il che rende illogico il diniego; rileva inoltre che si tratta di documenti esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione e che, dopo l’integrazione del contraddittorio, il controinteressato non si è opposto all’ostensione. L’A.S.S.T. è quindi condannata a fornire copia dei documenti indicati, entro trenta giorni, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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