Laurea magistrale usata per l’ammissione valutabile come titolo aggiuntivo (TAR Puglia n. 524 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo di studio superiore posseduto dal candidato, ove ulteriore rispetto a quello minimo richiesto per l’ammissione, costituisce titolo aggiuntivo valutabile ai fini del punteggio, anche quando sia stato utilizzato per accedere alla procedura. È illegittima la clausola della lex specialis che escluda dal computo i diplomi di laurea qualora coincidano con il titolo di ammissione, perché introduce un’illogica disparità di trattamento tra candidati in possesso di titoli oggettivamente diversi. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non è invocabile quando la disciplina concorsuale non consente al candidato di far valere il titolo superiore come aggiuntivo.
Il Fatto
La Regione Puglia bandisce un concorso per quindici posti di Specialista Tecnico di Policy. Il bando ammette alternativamente laurea triennale, laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento, e all’art. 7 riconosce 1,5 punti per il possesso di un titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l’ammissione.
La ricorrente, in possesso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, partecipa indicando quel titolo e supera la prova. La Commissione le assegna 22,75 punti e non le riconosce l’incremento, respingendo la sua istanza con verbale n. 5 del 12.7.2022. Approvata la graduatoria, la candidata impugna la determinazione, il bando e i verbali, chiedendo l’attribuzione del punteggio aggiuntivo e l’inserimento tra i vincitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni in rito della Regione: l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami è stata disposta con ordinanza collegiale n. 1262 del 25.10.2023 e assolta con il deposito del 16.12.2023. Ribadito l’interesse al ricorso in vista dell’eventuale scorrimento della graduatoria, il TAR passa al merito.
Il nodo è l’interpretazione dell’art. 7, comma 4, del bando, che esclude dal punteggio aggiuntivo le lauree propedeutiche a quella specialistica o magistrale utilizzata per l’ammissione. Il Collegio muove dal combinato disposto degli artt. 2 e 7 della lex specialis e osserva che il titolo quadriennale o quinquennale a ciclo unico è oggettivamente superiore alla laurea triennale sufficiente per partecipare.
Richiamando un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Sez. III, 7.12.2021, n. 126139), il Tribunale rileva che negare la valutazione del titolo superiore determina un’illogica disparità di trattamento tra candidati con percorsi didattici diversi per insegnamenti, prove ed esperienze accademiche. La differenza è confermata dagli artt. 3, commi 4 e 6, d.m. n. 270/2004: la laurea di primo livello assicura una padronanza di metodi e contenuti generali, la magistrale una formazione di livello avanzato per attività di elevata qualificazione.
Non convince il richiamo alla giurisprudenza sulla autoresponsabilità dichiarativa. In quel filone (T.A.R. Lazio n. 11816 del 2022 e n. 4188 del 2023) la disciplina concorsuale consentiva di indicare la laurea magistrale come titolo di accesso e di ottenere il punteggio aggiuntivo; qui invece la lex specialis impediva di far valere il titolo superiore come ulteriore, e tale illegittimo impedimento esclude l’operatività del principio.
Il ricorso è quindi accolto: il TAR annulla l’art. 7 del bando nei sensi di cui in motivazione, la graduatoria e i verbali nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente 22,75 punti, riconoscendo il punteggio aggiuntivo di 1,5 per la laurea magistrale posseduta. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni interpretative.
Nota della Redazione
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