Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e competenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Roma n. 4032 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali a diciotto mesi, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso decorre dalla data di scadenza del titolo, individuata nel giorno della sottoscrizione maggiorato di diciotto mesi esatti, e non già dal 31 dicembre dell’anno di riferimento previsto per i buoni a scadenza annuale. Ai fini della competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario, per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito rileva non la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato. Le controversie in materia di buoni fruttiferi postali rientrano nella competenza dell’Arbitro, non essendo ad esse sottratta la disciplina sulla trasparenza bancaria.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di due buoni fruttiferi postali della serie 18B sottoscritti in data 8 ottobre 2005, ha chiesto il rimborso. L’intermediario ha eccepito l’intervenuta prescrizione, oltre all’incompetenza temporale e ratione materiae dell’Arbitro.
Secondo la parte resistente, i titoli della serie 18B sono liquidati, in capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese; il diritto al rimborso si prescrive entro dieci anni dalla scadenza; essendo la sottoscrizione avvenuta l’8 ottobre 2005, la scadenza era fissata all’8 aprile 2007 e la prescrizione è maturata nel 2017. Il rimborso sarebbe stato richiesto per la prima volta in forma scritta solo dopo la decorrenza del termine, senza atti interruttivi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza temporale. Sul punto richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento (Coll. coord., dec. n. 4656 del 2022): per la domanda di accertamento dell’esigibilità del diritto di credito rileva non la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma il momento in cui il rimborso è stato rifiutato.
Quanto alla pretesa sottrazione dei buoni fruttiferi postali alla competenza dell’Arbitro, il Collegio richiama il Coll. coord., dec. n. 5674 del 2013 e la propria precedente decisione (Coll. di Roma, dec. n. 2294 del 2021), ritenendo l’eccezione priva di fondamento.
Nel merito, il Collegio esamina il Regolamento del prestito della serie 18B. L’art. 3 prevede che i buoni abbiano durata massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione e siano liquidati alla scadenza del diciottesimo mese; l’art. 10 stabilisce che i diritti dei titolari si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo.
Il Collegio precisa che il criterio del 31 dicembre dell’anno di riferimento, affermato dal Collegio di coordinamento (Coll. coord., dec. n. 8056 del 2019), non si applica ai buoni a diciotto mesi, in ragione del diverso tenore letterale delle condizioni apposte sui titoli. Per tali buoni il dies a quo è quindi il giorno della sottoscrizione maggiorato di diciotto mesi esatti. Richiama poi l’art. 8 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 e la norma transitoria dell’art. 10, comma 2, nonché l’art. 23 d.P.R. n. 398/2003.
Quanto all’art. 2935 c.c., il Collegio ribadisce che l’impossibilità di far valere il diritto rileva solo se deriva da cause giuridiche, non da impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto (Coll. di Roma, dec. n. 11108 del 2022).
Applicando tali principi, la scadenza dei titoli è fissata all’8 aprile 2007: il termine prescrizionale è decorso dal 9 aprile 2007 ed è maturato il 9 aprile 2017. Poiché il rimborso è stato richiesto per la prima volta in forma scritta nell’ottobre 2025, l’eccezione di prescrizione è fondata e la domanda di rimborso va respinta. La domanda di risarcimento del danno da mancato rilascio del FIA è dichiarata inammissibile, eccedendo il termine di sei anni di competenza dell’Arbitro, essendo la prescrizione maturata nel 2017.
Nota della Redazione
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